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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto concorrenziale nel settore dei macchinari industriali per la lavorazione della plastica. Una società ha agito lamentando che la concorrente, anche tramite un ex dipendente e socio della prima, avesse utilizzato disegni tecnici e informazioni industriali riservate, posto in essere storno di dipendenti, sviamento di clientela e denigrazione commerciale, oltre a produrre e commercializzare macchinari ritenuti imitativi. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto provate più condotte di concorrenza sleale e la sottrazione/appropriazione di segreti industriali, con conseguente condanna risarcitoria e sanzione aggravata. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: insussistenza dei requisiti di segretezza dei disegni tecnici ex artt. 98 e 99 c.p.i.; mancato accertamento della possibilità di acquisire tali informazioni tramite reverse engineering; erronea configurazione dello storno di dipendenti e dello sviamento di clientela, nonché della liquidazione del danno; illegittimità degli ordini di esibizione e dell'utilizzo di documenti prodotti in CTU; ultrapetizione per avere liquidato un danno in arco temporale asseritamente eccedente la domanda; erronea applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. perché riferita a condotte attribuite all'altra convenuta. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, qualificandoli come censure di merito volte a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, che aveva rigettato l'appello e, in parte, ridotto equitativamente il danno patrimoniale, confermando comunque l'accertamento delle condotte di concorrenza sleale, dell'illecita utilizzazione di segreti commerciali e della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005

    individuano i requisiti di tutela del segreto commerciale/industriale: segretezza, valore economico e misure ragionevoli di protezione; la Corte di merito li ha ritenuti integrati e la Cassazione non ha rivalutato il fatto.

  • art. 2598 c.c.

    richiamato per la concorrenza sleale per atti contrari alla correttezza professionale, inclusi storno di dipendenti, sviamento di clientela, denigrazione e utilizzazione di segreti commerciali.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato ai fini del nesso tra fatto illecito e danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di quantificazione del danno.

  • art. 125 d.lgs. n. 30/2005

    richiamato per la liquidazione del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale anche in via equitativa.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato con riferimento agli ordini di esibizione documentale disposti nel corso del giudizio.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 210 c.p.c. sulle modalità istruttorie e di esibizione.

  • art. 121 d.lgs. n. 30/2005

    consente al CTU di ricevere documenti anche nuovi, purché siano resi noti a tutte le parti nel rispetto del contraddittorio; la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare la violazione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    invocato per il principio del contraddittorio e del giusto processo, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione; la Corte ha escluso che la domanda risarcitoria fosse limitata alla somma inizialmente indicata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la condanna aggravata; la Corte ha ritenuto non sproporzionata la sanzione alla luce della gravità e reiterazione delle condotte abusive.

  • art. 360 c.p.c.

    usato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure mascherassero contestazioni di merito e non veri errori di diritto.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei procedimenti d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: le censure che contestano la ricostruzione del merito, pur formalmente prospettate come violazione di legge, sono inammissibili se mirano soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La tutela dei segreti commerciali richiede la simultanea presenza di segretezza, valore economico e misure idonee a conservarne la riservatezza; tuttavia l'accertamento della loro concreta sussistenza è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Lo storno di dipendenti non è illecito per il solo passaggio di collaboratori tra imprese concorrenti; assume rilievo quando si inserisca in un complesso di condotte ulteriormente lesive della correttezza professionale, quali sottrazione di segreti, sviamento di clientela o denigrazione.
  • Nel giudizio industrialistico il CTU può esaminare anche documenti non ancora formalmente prodotti, purché il contraddittorio sia preservato mediante loro conoscenza da parte di tutte le parti; l'eventuale nullità è relativa e va eccepita tempestivamente nella prima difesa utile.
  • La dedotta ultrapetizione è esclusa quando la domanda originaria di risarcimento sia formulata in termini generali, con indicazione di una somma solo come quantificazione provvisoria o orientativa e con riserva di diversa liquidazione in corso di causa.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere giustificata da condotte processuali abusive o reiteratamente ostruzionistiche, purché il giudice dia conto della gravità della condotta e della proporzione della sanzione rispetto al contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeMarchi
RamiCommercialeProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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