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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR, decidendo sull'appello incidentale dell'Ufficio, aveva confermato per quanto qui rileva l'impostazione dei primi giudici sulla determinazione dei costi di produzione del reddito d'impresa, ritenendo arbitraria l'applicazione di una percentuale desunta da un diverso periodo d'imposta, e aveva escluso le sanzioni valorizzando la sentenza penale assolutoria relativa ai medesimi fatti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione di legge in relazione alla determinazione dei costi, perché la CTR si sarebbe limitata a un rinvio generico alla decisione di primo grado senza esporre il percorso logico-giuridico e senza collegare le statuizioni ai motivi di impugnazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 20 d.lgs. 74/2000 e 654 c.p.p., sostenendo che la sentenza penale assolutoria non può essere automaticamente recepita nel processo tributario, nel quale il giudice deve valutare autonomamente il materiale probatorio complessivo e non può fondare il giudizio, neppure sulle sanzioni, sulle sole risultanze del processo penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che la sentenza di appello era affetta da motivazione apparente, perché non esponeva un ragionamento intellegibile sulla ritenuta arbitrarietà della percentuale dei costi né poteva considerarsi motivata per relationem, mancando sia la sintesi delle ragioni della sentenza di primo grado sia l'esplicita adesione alle stesse. Sul secondo, ha ribadito l'autonomia tra processo penale e processo tributario: il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale irrevocabile e deve valutare gli elementi penali solo all'interno del complessivo quadro indiziario acquisito nel giudizio tributario. In conclusione la Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale delle censure di violazione di legge, ma la Corte precisa che il vizio dedotto per motivazione apparente attiene in realtà all'esistenza stessa della motivazione e si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte richiama il minimo costituzionale della motivazione, che viene violato quando la sentenza è priva di un percorso logico intellegibile.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È evocato nel secondo motivo, ma la Corte ribadisce il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, escludendo un automatismo nell'utilizzo della sentenza penale.

  • art. 654 c.p.p.

    È richiamato per contestare l'utilizzabilità della sentenza penale nel processo tributario; la Corte conferma che non vi è automatica efficacia di giudicato nel diverso giudizio tributario.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza di rinvio richiama in modo riconoscibile le ragioni della decisione precedente e mostra di aderirvi consapevolmente; in mancanza, la motivazione è apparente.
  • La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico che collega i fatti accertati alla decisione; un'affermazione conclusiva priva di spiegazione integra violazione del minimo costituzionale di motivazione.
  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non produce automatica efficacia vincolante: il giudice tributario deve valutare autonomamente tutte le risultanze probatorie acquisite nel giudizio fiscale.
  • Anche ai fini sanzionatori, il giudice tributario non può fondare la propria decisione sulle sole risultanze del processo penale, ma deve inserirle nel complessivo quadro indiziario e probatorio addotto dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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