Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e sanzioni relativo all'anno d'imposta 2007, emesso all'esito di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla grave antieconomicità dell'attività di barbiere svolta dal contribuente. L'Ufficio aveva desunto l'incongruenza dei redditi dichiarati dai dati del modello Unico, osservando che il reddito d'impresa dichiarato era molto basso e persino inferiore ai contributi previdenziali versati, oltre a risultare insufficiente al sostentamento del nucleo familiare. Il ricorrente ha affidato il ricorso a cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione o delega del firmatario; 2) violazione delle norme sull'accertamento perché la rettifica non sarebbe riconducibile agli schemi legali di cui agli artt. 38, 39 e 41-bis del d.P.R. 600/1973; 3) violazione del contraddittorio preventivo e dell'art. 12 dello Statuto del contribuente; 4) difetto di motivazione dell'atto; 5) censura della motivazione della sentenza per asserita superficialità e carenza logico-giuridica nella ricostruzione dei criteri di rideterminazione del reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva accertato l'esistenza di una delega di firma generale idonea a legittimare la sottoscrizione dell'avviso; ha reputato inammissibile il secondo per difetto di specificità e comunque infondato nel merito, rilevando che l'accertamento era effettivamente analitico-induttivo e sorretto da gravi presunzioni, tra cui l'antieconomicità della gestione; ha respinto il terzo motivo perché l'accertamento era stato svolto a tavolino, senza accesso o verifica nei locali, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, e perché, quanto all'IVA, il ricorso non aveva allegato la prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza; ha respinto il quarto motivo perché l'atto riportava una motivazione sufficiente, centrata sulla grave antieconomicità dell'attività; ha dichiarato inammissibile il quinto, poiché mascherava un vizio motivazionale non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; è sufficiente anche una delega generale di firma, non occorrendo un atto ad hoc per il singolo avviso.
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando ricorrano gravi presunzioni semplici, tra cui l'incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività e la grave antieconomicità della gestione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare il tipo di accertamento, ma ritenuto non pertinente rispetto alla qualificazione operata dalla CTR.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la rettifica fosse riconducibile all'accertamento analitico-induttivo e non al diverso schema invocato.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni e il relativo contraddittorio endoprocedimentale si applicano alle verifiche con accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti a tavolino.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte richiama l'attuale formulazione del n. 5, che consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, escludendo i vecchi vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato in relazione alla dedotta mancanza di motivazione dell'atto impositivo IVA, ma la censura è stata disattesa perché la motivazione risultava sufficiente.
art. 21-septies L. n. 241/1990
Invocato per sostenere la nullità dell'atto per difetto di motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Ha riformato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la nuova disciplina si applica alla sentenza impugnata, depositata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, la sottoscrizione dell'avviso è valida se apposta da un funzionario munito di delega di firma, anche generale, proveniente dal capo dell'ufficio; non è necessario un provvedimento di delega specifico per il singolo atto.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e la grave antieconomicità della gestione può costituire elemento idoneo a fondare la rettifica del reddito dichiarato.
- La censura sull'incompetenza del firmatario o sulla delega deve confrontarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; in cassazione non è consentito riesaminare la valutazione di validità della delega se la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si estende automaticamente ai controlli c.d. a tavolino.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale impone al ricorrente di allegare specificamente le difese che avrebbe potuto svolgere, secondo la regola della prova di resistenza; in mancanza, la censura è infondata o inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo per omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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