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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19904/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda, effettuata dalla contribuente a favore di una società neocostituita, è stata riqualificata dall'Ufficio come cessione di beni, con recupero a tassazione della plusvalenza ai fini IRES e IRAP e con determinazione dell'imponibile IVA. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, invece, la decisione è stata riformata sulla base dell'asserita mancanza, al momento del conferimento, dei beni strumentali necessari al funzionamento dell'azienda. In Cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente/violazione dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe aderito alla tesi dell'Ufficio in modo tautologico e senza un reale percorso argomentativo; 2) violazione di legge per avere la CTR valorizzato l'assenza di attualità dell'attività economica e per non avere considerato il ruolo dei beni immateriali trasferiti, quali autorizzazioni, concessioni e know how, nel definire il trasferimento come cessione di azienda.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata, perché il percorso logico del giudice di appello era intelligibile e si fondava sia sul principio per cui non basta la mera prospettazione di un'attività futura per integrare l'azienda, sia sul dato fattuale della mancata disponibilità dei beni strumentali e dell'assenza di una concreta organizzazione imprenditoriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, non è necessario che l'attività sia attualmente esercitata, essendo sufficiente l'attitudine potenziale dei beni all'esercizio dell'impresa; tuttavia, nel caso concreto, ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui non esisteva un effettivo e specifico legame organizzativo tra i beni trasferiti, sicché non era configurabile un ramo d'azienda ma una cessione di singoli beni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura di nullità è stata respinta perché la motivazione della sentenza tributaria d'appello era comprensibile e consentiva di individuare il percorso argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 2555 c.c.

    La mera prospettazione di un'attività futura non è sufficiente a integrare il concetto di azienda; occorre un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La parte non aveva dedotto un omesso esame di un fatto decisivo, ma sostanzialmente una diversa valutazione del materiale fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone, anche sinteticamente, i fatti rilevanti e le ragioni poste a base del decisum, la nullità non sussiste.
  • Ai fini della qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda, non è necessario che l'attività imprenditoriale sia in corso al momento del trasferimento; è sufficiente che il complesso ceduto abbia una obiettiva attitudine funzionale all'esercizio dell'impresa.
  • Non basta la mera intenzione di avviare una futura attività economica: perché vi sia azienda occorre un effettivo e specifico legame organizzativo tra i beni trasferiti, idoneo a costituire un'unità produttiva.
  • La presenza o assenza di singoli beni strumentali, di personale e di struttura materiale o immateriale rileva come fatto storico nella valutazione della concreta organizzazione del complesso ceduto.
  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione della valutazione del fatto non può essere surrettiziamente trasformata in una denuncia di violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una diversa ricostruzione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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