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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al conferimento in società di suoli edificatori gravati da mutuo ipotecario. L'Ufficio aveva ritenuto non deducibile, ai fini della base imponibile, il debito accollato alla società conferitaria perché contratto per ragioni personali dei conferenti e non inerente ai beni conferiti; la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 50 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo: a) che la CTR avrebbe erroneamente ravvisato un disegno elusivo senza adeguati riscontri probatori; b) che sarebbe stato necessario il previo contraddittorio endoprocedimentale. In sostanza contestavano sia la riqualificazione dell'operazione sia il recupero della maggiore imposta proporzionale di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della CTR secondo cui, in caso di conferimento di immobili in società, sono deducibili dalla base imponibile solo le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito, non anche i debiti personali dei conferenti, ancorché formalmente accollati alla società. Ha inoltre chiarito che la questione riguarda la determinazione della base imponibile ex art. 50 d.P.R. n. 131/1986 e non l'ermeneutica dell'atto ex art. 20, sicché le deduzioni sull'elusione e sulla successiva disciplina dell'art. 20 non erano decisive. È stato pure escluso che vi fosse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati in difetto di specifica previsione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    La Corte osserva che, nel caso concreto, la doglianza sull'art. 20 non è decisiva perché la controversia attiene alla base imponibile e all'inerenza delle passività; richiama comunque la disciplina successiva e l'interpretazione autentica per escluderne rilievo decisivo nel caso di specie.

  • art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986

    Nel conferimento di immobili in società, dalla base imponibile sono deducibili solo le passività e gli oneri inerenti al bene o diritto trasferito; non sono deducibili i debiti, anche se accollati alla società, che non risultino collegati all'oggetto del trasferimento.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte rileva che il contraddittorio endoprocedimentale previsto da tale norma non è invocabile per l'imposta di registro in assenza di specifica previsione, trattandosi di tributo non armonizzato.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    È richiamato solo per chiarire che le limitazioni alla riqualificazione degli atti, quando si tratta di abuso del diritto o elusione fiscale, riguardano ipotesi diverse da quella esaminata, centrata sulla base imponibile.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    Richiamato per l'interpretazione autentica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel conferimento in società di immobili, diritti immobiliari o aziende, la base imponibile dell'imposta di registro si determina deducendo soltanto le passività e gli oneri inerenti al bene o al diritto trasferito; restano esclusi i debiti personali del conferente, anche se formalmente accollati alla società conferitaria.
  • La verifica dell'inerenza delle passività è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e giuridicamente corretta.
  • La contestazione sulla non inerenza delle passività ai fini dell'art. 50 d.P.R. n. 131/1986 è autonoma rispetto alla eventuale contestazione di elusione/riqualificazione dell'operazione ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986; il venir meno dell'una non travolge automaticamente l'altra.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di espressa previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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