Cassazione Civile, Ordinanza n. 19906/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di liquidazione dell'imposta di successione emessi in relazione a tre legati disposti in favore dei ricorrenti da un testamento pubblico. I ricorrenti avevano impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che l'inserimento in dichiarazione di successione di voci contrapposte di attivo e passivo per importi corrispondenti non dovesse determinare incremento dell'asse ereditario ai fini impositivi; dall'altro, che i legati di denaro dovessero considerarsi esenti o comunque non autonomamente tassabili, perché la provvista utilizzata per il pagamento proveniva dalla conversione di titoli del debito pubblico presenti nell'asse, beni esenti da imposta. In ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione degli artt. 8, 9, 20 e 29 del D.Lgs. n. 346/1990 e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto irrilevante ai fini dell'asse ereditario la compensazione contabile tra attivo e passivo; e violazione degli artt. 12 e 43 del D.Lgs. n. 346/1990, degli artt. 653, 654 e 1362 c.c., per avere qualificato i legati di genere come soggetti a tassazione autonoma e imputabili alla massa ereditaria.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo il ricorso per cassazione. Nel merito ha però ritenuto infondati entrambi i motivi: ha qualificato le disposizioni testamentarie come legati di genere aventi ad oggetto somme di denaro non riferite a uno specifico conto o bene determinato, con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.; ha affermato che tali legati vanno indicati in dichiarazione di successione come posizioni dei legatari e considerati nella liquidazione dell'imposta, senza essere trattati come passività deducibili dall'asse ereditario; ha inoltre escluso che l'esenzione prevista per i titoli del debito pubblico si estenda al denaro ricavato dalla loro riscossione e poi impiegato per pagare i legati. Per queste ragioni il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
L'imposta di successione va liquidata in base alle disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario.
art. 9 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Richiamato come norma sulla base imponibile e sul calcolo dell'imposta di successione.
art. 12 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
L'esenzione per i titoli del debito pubblico ha natura eccezionale e non si estende al denaro ricavato dalla loro riscossione e reimpiegato per il pagamento di legati di genere.
art. 20 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità della liquidazione, ma ritenuto non violato dalla Corte.
art. 29 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dichiarazione di successione e ai relativi quadri compilativi.
art. 43 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
L'imposta si calcola sul valore globale netto dell'asse ereditario, dato dalla differenza tra attivo ereditario e passività deducibili; i legati di genere non costituiscono passività deducibili dell'asse.
Richiamato come parametro sulla valutazione delle risultanze di causa, ma non ritenuto violato.
Il legato di somme di denaro senza indicazione di un conto specifico è un legato di genere.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 653 c.c. per la disciplina del legato di genere e delle sue regole di imputazione.
Richiamato come criterio di interpretazione delle disposizioni testamentarie, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il tenore letterale del testamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il legato di una somma di denaro, quando non è riferito a uno specifico bene o a un conto corrente determinato, va qualificato come legato di genere e non come legato di specie.
- Ai fini dell'imposta di successione, i legati di genere pecuniari non si trattano come passività deducibili dall'asse ereditario, ma come attribuzioni da considerare in capo ai singoli beneficiari nella liquidazione dell'imposta.
- L'esenzione prevista per i titoli del debito pubblico ha carattere eccezionale e non si estende al denaro ottenuto dalla loro conversione, se tale denaro è poi utilizzato per soddisfare un legato di genere.
- La base imponibile dell'imposta di successione va determinata sul valore globale netto dell'asse ereditario, secondo la differenza tra attivo e passività deducibili; ciò non impedisce la tassazione autonoma delle attribuzioni testamentarie che non incidono come pesi ereditari.
- Nel testamento, ai fini della qualificazione del legato, rileva primariamente il tenore letterale della disposizione e l'eventuale indicazione di una fonte specifica della provvista; in mancanza, la somma indicata integra un'obbligazione del genere dovuta agli eredi.
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