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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19906/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di liquidazione dell'imposta di successione emessi in relazione a tre legati disposti in favore dei ricorrenti da un testamento pubblico. I ricorrenti avevano impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che l'inserimento in dichiarazione di successione di voci contrapposte di attivo e passivo per importi corrispondenti non dovesse determinare incremento dell'asse ereditario ai fini impositivi; dall'altro, che i legati di denaro dovessero considerarsi esenti o comunque non autonomamente tassabili, perché la provvista utilizzata per il pagamento proveniva dalla conversione di titoli del debito pubblico presenti nell'asse, beni esenti da imposta. In ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione degli artt. 8, 9, 20 e 29 del D.Lgs. n. 346/1990 e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto irrilevante ai fini dell'asse ereditario la compensazione contabile tra attivo e passivo; e violazione degli artt. 12 e 43 del D.Lgs. n. 346/1990, degli artt. 653, 654 e 1362 c.c., per avere qualificato i legati di genere come soggetti a tassazione autonoma e imputabili alla massa ereditaria.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo il ricorso per cassazione. Nel merito ha però ritenuto infondati entrambi i motivi: ha qualificato le disposizioni testamentarie come legati di genere aventi ad oggetto somme di denaro non riferite a uno specifico conto o bene determinato, con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.; ha affermato che tali legati vanno indicati in dichiarazione di successione come posizioni dei legatari e considerati nella liquidazione dell'imposta, senza essere trattati come passività deducibili dall'asse ereditario; ha inoltre escluso che l'esenzione prevista per i titoli del debito pubblico si estenda al denaro ricavato dalla loro riscossione e poi impiegato per pagare i legati. Per queste ragioni il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il legato di una somma di denaro, quando non è riferito a uno specifico bene o a un conto corrente determinato, va qualificato come legato di genere e non come legato di specie.
  • Ai fini dell'imposta di successione, i legati di genere pecuniari non si trattano come passività deducibili dall'asse ereditario, ma come attribuzioni da considerare in capo ai singoli beneficiari nella liquidazione dell'imposta.
  • L'esenzione prevista per i titoli del debito pubblico ha carattere eccezionale e non si estende al denaro ottenuto dalla loro conversione, se tale denaro è poi utilizzato per soddisfare un legato di genere.
  • La base imponibile dell'imposta di successione va determinata sul valore globale netto dell'asse ereditario, secondo la differenza tra attivo e passività deducibili; ciò non impedisce la tassazione autonoma delle attribuzioni testamentarie che non incidono come pesi ereditari.
  • Nel testamento, ai fini della qualificazione del legato, rileva primariamente il tenore letterale della disposizione e l'eventuale indicazione di una fonte specifica della provvista; in mancanza, la somma indicata integra un'obbligazione del genere dovuta agli eredi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoTestamentoSuccessione legittimaInadempimento
RamiTributiSuccessioniObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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