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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19900/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione maggior reddito professionale e redditi d'impresa e contestando anche IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso e, in appello, la CTR aveva annullato l'avviso limitatamente ai maggiori ricavi accertati ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, riferiti ai prelievi su conti correnti riconducibili alla contribuente, nonché all'IRAP. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione degli atti, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso originario per tardività, poiché la notifica dell'avviso si era perfezionata il 17.12.2010 per rifiuto della destinataria di riceverlo e il ricorso era stato notificato solo il 16.5.2011; ha inoltre contestato la rilevanza della seconda notifica del 17.1.2011 e dell'istanza di accertamento con adesione, perché l'istanza era comunque tardiva rispetto alla prima notifica. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione dell'art. 55 TUIR e dell'art. 2729 c.c., l'annullamento della ripresa sui redditi non dichiarati, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il ricorso introduttivo della contribuente fosse tardivo e quindi inammissibile. Ha considerato perfezionata la prima notifica dell'avviso di accertamento il 17.12.2010, data del rifiuto di riceverlo, e ha ritenuto irrilevante la successiva notifica del 17.1.2011. Ha altresì escluso che l'istanza di accertamento con adesione potesse sospendere il termine di impugnazione, perché presentata quando il termine era già decorso. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine per proporre ricorso nel processo tributario è perentorio e decorre dalla valida notificazione dell'atto impugnato.

  • art. 138 c.p.c.

    Il rifiuto del destinatario di ricevere l'atto determina il perfezionamento della notificazione alla data del rifiuto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione dell'avviso di accertamento eseguita dal messo notificatore del Comune è stata ritenuta legittima; il rifiuto di ricevere l'atto ne perfeziona la notifica.

  • art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997

    La sospensione del termine di impugnazione per l'adesione opera solo se l'istanza è tempestiva; se il termine per ricorrere è già scaduto, la sospensione non può operare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo è stato formulato come censura di violazione processuale per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo denunciava violazione di legge sostanziale e presuntiva, ma è stato assorbito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha cassato senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta dalla contribuente.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La CTR aveva annullato la ripresa relativa ai maggiori ricavi accertati sui prelievi dai conti correnti; la Corte non ha esaminato il merito per assorbimento.

  • art. 55 T.U.I.R.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla ripresa sui redditi non dichiarati, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo alle presunzioni utilizzate dall'Ufficio, ma non esaminato per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso di accertamento è perentorio e la sua decorrenza va individuata nella prima notificazione validamente perfezionata dell'atto.
  • Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto impositivo, la notificazione si considera perfezionata alla data del rifiuto; una successiva reiterazione della notifica, se già avvenuto il perfezionamento della prima, non sposta il dies a quo del termine per ricorrere.
  • L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione solo se è proposta quando il termine è ancora pendente; se viene presentata dopo la scadenza del termine, non può riattivare il potere di impugnazione.
  • Quando il ricorso introduttivo è tardivo, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità e la decisione di merito va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.
  • La deduzione di un vizio sulla tempestività del ricorso originario assorbe le censure sul merito dell'accertamento, che restano non esaminate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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