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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente cancellato dall'Anagrafe unica delle ONLUS aveva impugnato il provvedimento di cancellazione, deducendo tra l'altro la mancata allegazione della richiesta di parere all'Agenzia per il Terzo Settore e l'insussistenza delle violazioni normative poste a base dell'atto. In appello la decisione era stata annullata dalla commissione regionale solo per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, ritenendo necessario allegare al provvedimento la richiesta di parere richiamata nella motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che la richiesta di parere non doveva essere allegata perché mero passaggio procedimentale, peraltro trascritto nel provvedimento, e comunque non incidente sulla comprensione delle ragioni della cancellazione né sul diritto di difesa; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice regionale valutato tutte le violazioni poste a giustificazione della cancellazione. La controparte ha resistito, sostenendo l'infondatezza dei motivi e prospettando anche un giudicato interno su una questione decisa in primo grado e non riproposta con appello incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la mancata allegazione della mera richiesta di parere all'Agenzia delle ONLUS non integra violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, perché tale richiesta è un atto interno del procedimento, neutro rispetto alla motivazione e non necessario per consentire al destinatario di conoscere le ragioni dell'atto e difendersi. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L'onere di allegazione riguarda solo gli atti che costituiscono presupposto fattuale o giuridico della motivazione e che il contribuente non conosce; non si estende ai meri passaggi dell'iter procedimentale, come la richiesta di parere.

  • artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati dalla ricorrente come disposizioni che consentono la trascrizione nel provvedimento del contenuto dell'atto richiamato, senza necessaria allegazione della richiesta di parere.

  • art. 4, comma 4, d.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329

    Il decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di parere consente all'Amministrazione di procedere autonomamente; la Corte rileva che non era stato dedotto un mancato rispetto del termine né un parere favorevole idoneo a mutare l'esito del procedimento.

  • art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 460 del 1997

    Richiamato nel precedente della Corte: la cancellazione di una fondazione dall'Anagrafe ONLUS è legittima se mancano i requisiti previsti dalla disciplina sostanziale.

  • art. 10, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 460 del 1997

    La resistente ha richiamato il giudicato interno formatosi sull'accoglimento del relativo motivo in primo grado, non essendo stato proposto appello incidentale dall'Agenzia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel sistema delle norme citate in relazione ai principi sull'onere probatorio; non è oggetto della ratio decisoria.

Massime di principio

  • L'art. 7 della L. n. 212/2000 impone l'allegazione degli atti esterni richiamati solo quando essi integrino la motivazione dell'atto impositivo o siano necessari per conoscere i presupposti della pretesa; non richiede l'allegazione di meri atti endoprocedimentali o neutrali.
  • La mancata allegazione di una richiesta di parere obbligatorio ma non vincolante non determina, di per sé, invalidità dell'atto se il contenuto essenziale della motivazione è comunque comprensibile e il destinatario può esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • L'omessa trattazione di questioni assorbite non integra vizio di motivazione né omessa pronuncia, poiché il giudice può arrestare l'esame una volta riscontrato un profilo assorbente di illegittimità dell'atto.
  • Quando la decisione di appello riforma solo parzialmente la sentenza di primo grado, sulle statuizioni non impugnate o non devolute si forma giudicato interno in assenza di impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

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