Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al conferimento in una società neocostituita di un terreno edificabile, gravato da mutuo ipotecario acceso in precedenza dalla conferente. L'Ufficio ha trattato l'operazione come compravendita, applicando l'imposta proporzionale sul valore del bene al lordo del mutuo, ritenendo il debito non inerente al bene conferito e quindi non deducibile ai fini della base imponibile. I contribuenti hanno impugnato la decisione sfavorevole della CTR con cinque motivi: 1) violazione della motivazione dell'avviso e delle norme sul procedimento e sul diritto di difesa, sostenendo che l'Ufficio avrebbe già riqualificato l'atto come compravendita e che non fosse necessario discutere dell'inerenza del mutuo; inoltre, deducevano l'aliquota agevolata dell'1% per la destinazione urbanistica del terreno; 2) violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, assumendo che l'imposta di registro sia imposta d'atto e che la riqualificazione non possa fondarsi su profili economici o elusivi; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, contestando la ricostruzione fattuale della CTR; 4) violazione dell'art. 50 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che il mutuo ipotecario fosse passività inerente al bene perché indissolubilmente legato all'immobile conferito; 5) omessa pronuncia sulla questione dell'aliquota agevolata applicabile al trasferimento di terreni in piano urbanistico particolareggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR secondo cui, nel conferimento di immobili, sono deducibili solo le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito, mentre il mutuo acceso dalla persona fisica per esigenze di liquidità e non in funzione del trasferimento non è inerente al bene conferito. Ne consegue la legittimità della base imponibile determinata al lordo del mutuo accollato dalla società conferitaria e, quindi, della maggiore imposta di registro liquidata dall'Ufficio. La Corte ha inoltre escluso vizi di motivazione dell'avviso, ha ritenuto infondata la censura sull'art. 20 d.P.R. 131/1986, ha negato che fosse necessario il contraddittorio preventivo in materia di imposta di registro, e ha respinto anche la doglianza sull'aliquota agevolata, rilevando che la questione era stata introdotta tardivamente e comunque non validamente coltivata in appello.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    non consente, nel caso deciso, di sovvertire l'esito della lite, poiché la pretesa fiscale si fonda soprattutto sulla determinazione della base imponibile e sul disconoscimento dell'inerenza delle passività, non su una riqualificazione indebita dell'atto in senso elusivo

  • art. 50 d.P.R. n. 131 del 1986

    in caso di conferimento di immobili, diritti reali o aziende, sono deducibili solo le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito; non è ammessa una deduzione indiscriminata dei debiti gravanti sul conferente o formalmente accollati dalla conferitaria

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dai ricorrenti per il vizio di motivazione, ma non ritenuto violato

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti sul diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che la motivazione dell'avviso impedisse una piena difesa

  • art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    norma invocata per sostenere l'aliquota dell'1% in relazione ai terreni inclusi in piano urbanistico particolareggiato, ma la censura è stata disattesa

  • L. n. 244 del 2007

    richiamata per il regime agevolativo sui trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione della CTR fosse un apprezzamento di fatto non sindacabile nei termini prospettati

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non era stata dimostrata l'assoluta illogicità del ragionamento decisorio

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere una lettura economica dell'imposta, ma non ritenuto decisivo per ampliare il perimetro dell'art. 20

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per il giusto procedimento, ma la Corte ha escluso la violazione

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per il contraddittorio preventivo, ma ritenuto non applicabile alla materia dell'imposta di registro

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    richiamato per distinguere le ipotesi di abuso del diritto/elusione fiscale, ma la Corte ha chiarito che non era la base decisiva della controversia

  • art. 2343 c.c.

    la perizia di conferimento rileva nei rapporti tra socio e società, ma non vincola l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel conferimento in società di immobili, ai fini dell'imposta di registro la base imponibile si determina deducendo solo le passività e gli oneri che risultino inerenti al bene trasferito; i debiti del conferente, anche se accollati dalla società, non sono automaticamente deducibili se privi di collegamento diretto e univoco con l'oggetto del trasferimento.
  • Il requisito dell'inerenza delle passività va verificato in concreto e non può essere presunto in base alla sola esistenza di un mutuo ipotecario o della garanzia reale sul bene; occorre accertare se il finanziamento sia stato contratto in funzione dell'acquisto o del trasferimento del bene, e non per esigenze personali o pregresse del conferente.
  • In tema di imposta di registro, la contestazione della maggiore imposta può fondarsi sul disconoscimento dell'inerenza delle passività alla base imponibile, senza che sia necessario fare esclusivo affidamento su una riqualificazione dell'atto ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986.
  • La deduzione di vizi della motivazione o di errori nella valutazione delle prove non può tradursi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti: per censurare efficacemente la decisione di merito occorre evidenziare un vero vizio logico-giuridico della motivazione o un errore di diritto.
  • La perizia di stima del conferimento ha efficacia interna nei rapporti tra socio e società, ma non vincola l'Amministrazione finanziaria nella determinazione dell'imposta di registro.
  • Il contraddittorio preventivo non è generalizzabile a tutti i tributi non armonizzati in assenza di una specifica previsione normativa; la sua omissione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto impositivo in materia di imposta di registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.