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Sentenza

Sentenza del 07/12/2022 n. 36051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione con cui l'Agenzia delle entrate ha applicato sanzioni per omesso versamento di ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2001 per presunto mancato rispetto del D.P.R. n. 600/1973, art. 23 e del D.P.R. n. 602/1973, art. 3; la società deduceva che i rapporti di lavoro subordinato non erano provati (anche richiamando pronuncia del Giudice del lavoro favorevole) e censurava la valorizzazione del processo verbale di constatazione e di documenti extracontabili (agendina marrone, blocchetto di ricevute), nonché l'attribuzione al verbale di "fede privilegiata" richiedendo che, per contestarlo, fosse necessaria la querela di falso

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti siano, in realtà, ricostruzioni di valutazioni probatorie del giudice di merito e non consistano in omissione del sindacato motivazionale in senso configurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come riformulato. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità dopo la riforma: è sindacabile in Cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico chiaramente indicato e decisivo o gravi anomalie di motivazione; la C.T.R. aveva invece motivato congruamente la valutazione delle dichiarazioni, della documentazione e del valore probatorio del p.v.c., e aveva correttamente escluso l'estensione del giudicato formatosi nel procedimento innanzi all'INPS. Non essendovi vizio rientrante nei nuovi canoni, il ricorso è inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia ed Equitalia; richiamo all'ulteriore contributo unificato se dovuto (D.P.R. 115/2002 art.13).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    Norma richiamata nell'atto di contestazione come obbligo tributario relativo alle ritenute; la Corte non entra nel merito applicativo ma prende atto che l'accertamento è fondato sul p.v.c. e sulla valutazione probatoria del giudice di merito

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 3

    Richiamata come base per la contestazione e per le sanzioni relative all'omesso versamento; la decisione attiene alla regolarità del procedimento sanzionatorio e alla valutazione probatoria operata in sede di merito

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Applicato nella versione riformata: il controllo di Cassazione è oggi molto limitato; è censurabile solo l'omessa trattazione di un fatto storico chiaramente indicato e decisivo o gravi anomalie della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà insanabile). Le censure della ricorrente sono state ritenute mera rivisitazione del merito e quindi inammissibili

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Riforma che ha ridotto il sindacato della Corte di legittimità sulle motivazioni (richiamata per spiegare i limiti del ricorso per cassazione in materia di valutazione probatoria)

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha specialità che ne escludano l'applicazione delle regole ordinarie della Cassazione in tema di vizio di motivazione

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore dei documenti pubblici/privilegiati; la Corte ha però ritenuto che il p.v.c. avesse ricevuto la valutazione probatoria richiesta e che la contestazione dei contenuti attiene al merito, non sindacabile in cassazione

  • Sezioni Unite, sentenza 7.4.2014 n. 8053

    Giurisprudenza di riferimento citata dalla Corte per definire i principi applicabili dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.: chiarisce i limiti del sindacato di legittimità e i requisiti di ammissibilità del motivo basato su omesso esame di fatto

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata nella parte dispositiva per il richiamo all'ulteriore versamento del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • In materia tributaria la Corte di Cassazione, dopo la riforma del 2012, esercita un sindacato particolarmente limitato: non può essere usata per rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il ricorso deve segnalare un omesso esame di un fatto storico ben identificato e decisivo o una gravissima anomalia motivazionale
  • La mera riproposizione di argomentazioni già valutate dal giudice di merito o la semplice discrepanza nella valutazione di documenti e dichiarazioni non costituiscono motivo idoneo per la cassazione
  • Il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza ha valore probatorio rilevante ma non assoluto; per contestarne formalmente il contenuto quando è attribuito valore privilegiato dal giudice occorre, di regola, l'azione specifica prevista (es. querela di falso) o dimostrare circostanze idonee a svilirne l'attendibilità: tuttavia la discussione sulla credibilità rimane materia di merito
  • Un giudicato formatosi in relazione a un diverso procedimento (es. INPS/contributi) non è automaticamente estensibile ad altra autorità o a diversa fattispecie (es. accertamento tributario); occorre valutare la contestualità, l'identità delle parti e dell'oggetto per riconoscere l'efficacia esterna
  • Per impugnare efficacemente un accertamento tributario basato su riscontri ispezioni e dichiarazioni di terzi, il contribuente deve documentare con precisione i fatti storici rilevanti (chi, come, quando) e la loro decisività, non limitandosi a contestazioni generiche o a richiamare provvedimenti favorevoli in altri giudizi
  • La mancanza di difesa dell'Amministrazione resistente non incide automaticamente sull'esito del ricorso di legittimità: la Corte valuta l'ammissibilità e i presupposti di diritto indipendentemente dalla partecipazione processuale dell'ente

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