Sentenza del 07/12/2022 n. 5693 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Processo primo grado - Soggetti resistenti - Agenzia entrate - Mancata costituzione giudizio - Non rileva - Concessionario riscossione - Mancata costituzione giudizio - Non rileva - Giudice tributario - Accoglimento ricorso - Deposito sentenza - 26 novembre 2019 - Rileva - Emergenza Coronavirus - Sospensione straordinaria termini - 64 giorni - Rileva - Agenzia entrate - Termine notifica appello - 29 luglio 2020 - Rileva - Agenzia entrate - Notifica appello - 13 luglio 2020 - Tempestività gravame - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto giudiziario di primo grado (sentenza depositata il 26/11/2019) che aveva accolto il ricorso del contribuente. La questione principale era la tempestività dell'appello notificato dall'Agenzia delle Entrate il 13/07/2020: per valutare la legittimità del gravame occorreva calcolare il termine semestrale per proporre appello tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali di 64 giorni disposta per l'emergenza Coronavirus (periodo 9/03/2020-11/05/2020). Nel primo grado risultava che alcune parti (Agenzia e concessionario) non si erano costituite, situazione ritenuta però non rilevante ai fini della decisione sulla tempestività dell'appello.
La decisione
Il giudice ha ritenuto tempestivo l'appello notificato il 13/07/2020. Nel computo del termine di sei mesi per proporre appello è stata infatti considerata la sospensione straordinaria di 64 giorni disposta per l'emergenza COVID-19 (9/03/2020-11/05/2020), per cui il termine prorogato per la notifica dell'appello è risultato essere il 29/07/2020 e la notifica del 13/07/2020 è stata dichiarata tempestiva. Conseguentemente il gravame dell'Agenzia può essere esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 18/2020
La norma ha disposto misure di sospensione dei termini processuali durante l'emergenza epidemiologica; è stata interpretata come causa di sospensione straordinaria da computare ai fini del termine per proporre appello, determinando l'allungamento del termine di impugnazione.
art. 36, comma 1 d.l. 23/2020
Ha previsto variazioni/clarificazioni sulle sospensioni dei termini processuali in relazione all'emergenza; è stata richiamata per confermare che il periodo 9/03/2020-11/05/2020 (64 giorni) va escluso dal computo dei termini per impugnare.
Massime di principio
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte per lo stato di emergenza (es. COVID-19) devono essere computate quando si calcola il termine per proporre impugnazioni; conseguentemente le scadenze ordinarie si prorogano dell'intervallo sospeso.
- Una notifica di apello effettuata entro il termine prorogato per effetto della sospensione è tempestiva anche se, senza considerare la sospensione, sarebbe tardiva.
- La mancata costituzione in primo grado di una pubblica amministrazione o del concessionario della riscossione non impedisce in linea di principio la valutazione della tempestività e dell'ammissibilità dell'appello proposto successivamente dalla stessa amministrazione.
- In calcoli di termini processuali eccezionali è necessario indicare chiaramente il punto di partenza (es. data di deposito della sentenza) e detrarre/escludere i giorni ricadenti nel periodo di sospensione autorizzato dalla normativa emergenziale.
- Per la tutela dei diritti processuali delle parti, gli uffici che notificano atti processuali in periodo di emergenza devono tenere conto delle misure legislative di sospensione per evitare inutili contestazioni di tardività.
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