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Sentenza

Sentenza del 07/12/2022 n. 5698 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Processo primo grado - Atto impositivo - Avvenuta opposizione - Giudice tributario - Rigetto ricorso introduttivo - Soggetto contribuente - Ricorso appello - Eccezione processuale - Sentenza gravata - Parte motiva - 14 righe appena - Non rileva - Presunta domanda inevasa - Impostazione logico-giuridica pronuncia - Oggettiva compatibilità - Statuizione implicita rigetto - Sussiste - Carenza motivazione - Esclusione - Omessa pronuncia - Esclusione - Nullità sentenza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente ha impugnato in appello la sentenza di primo grado lamentando che la parte motiva della pronuncia gravata è lunga solo 14 righe e che ciò integrerebbe una omessa pronuncia su una domanda presuntivamente rimasta inevasa, con conseguente nullità della sentenza

La decisione

la Corte d'appello ha ritenuto che la brevità della parte motiva non comporta automaticamente la nullità: l'eventuale vizio di omessa pronuncia sussiste solo se non è possibile desumere dalla pronuncia stessa, per compatibilità con la sua impostazione logico-giuridica, una statuizione implicita di rigetto sulla domanda ritenuta non esaminata. Nel caso di specie la statuizione implicita di rigetto emergeva e dunque la censura di omessa pronuncia e la richiesta di nullità sono state escluse

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'obbligo motivazionale non è sacrificato dalla brevità formale della motivazione: ciò che conta è la possibilità di ricostruire, dalla motivazione data e dalla impostazione logico-giuridica della sentenza, la pronuncia anche in forma implicita; la sola lunghezza ridotta non integra automaticamente la nullità per omessa pronuncia

Massime di principio

  • La lunghezza formale della motivazione non determina di per sé la nullità della sentenza: occorre verificare se dalla motivazione, anche breve, sia desumibile in modo chiaro la decisione sulle questioni sollevate.
  • L'omessa pronuncia integra vizio idoneo alla nullità solo se non è possibile ricostruire, per compatibilità logico-giuridica, una statuizione implicita (di rigetto o di accoglimento) sulla domanda rimasta apparentemente inevasa.
  • In un ricorso d'appello volto a denunciare omessa pronuncia è necessario indicare con precisione quale domanda non sarebbe stata affrontata e dimostrare che la decisione non consente alcuna inferenza logica circa l'esito di quella domanda.
  • Quando la statuizione implicita è ricavabile dalla motivazione e dall'impostazione della pronuncia, il vizio di omessa pronuncia è escluso e la censura di nullità è priva di fondamento.
  • Strategia pratica per il contribuente: se la motivazione è breve, prima di chiedere la nullità valutare se sia possibile ottenere dal giudice chiarimenti o integrare il tema nell'atto di appello dimostrando l'effettiva carenza di pronuncia non suscettibile di inferenza implicita.

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