Sentenza del 07/12/2022 n. 1312 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Diritto al rimborso sull'IRPEF trattenuta - Misure di favore previste dall'art. 48 commi 1 bis, 10 e 10 bis del D.L. 189/16 - ius superveniens - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione delle imposte irpef già versate in eccedenza rispetto alle misure agevolative previste per i soggetti colpiti dal sisma (art. 48 D.L. 189/2016 e successivo art. 8 D.L. 123/2019), sostenendo che il successivo intervento normativo (ius superveniens) rendeva non dovute ex post parte delle ritenute e quindi ingiustificati i pagamenti effettuati; l'Ufficio contestava la non debenza del rimborso per chi non aveva chiesto la sospensione e rilevava profili procedurali (termine per il silenzio-rifiuto) e di quantificazione del rimborso in base al limite del 40% previsto dalla norma
La decisione
Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado: ha riconosciuto che la normativa successiva (D.L. 123/2019) ha natura di ius superveniens favorevole e che le somme versate possono risultare "sine causa" e quindi rimborsabili, in linea con orientamenti giurisprudenziali richiamati; ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente all'anno 2016 per violazione del termine dei 90 giorni, ma ha accolto la domanda per l'annualità residua (2017). Sul quantum la Corte ha ritenuto fondate le osservazioni dell'Ufficio circa il principio secondo cui la norma prevede il pagamento delle ritenute sospese "nel limite del 40 per cento degli importi dovuti", rimandando dunque alla determinazione degli importi dovuti alla luce di eventuali crediti d'imposta già emersi o di rimborsi già operati dal sostituto; spese compensate
Norme richiamate
D.L. 17/10/2016, n. 189 art. 48 (commi 1-bis, 10 e 10-bis)
"Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato"
La norma originaria prevedeva la sospensione delle ritenute per il futuro e conteneva la frase negativa sul rimborso; la Corte interpreta tale disposizione come finalizzata alla sospensione e non come un divieto insuperabile di eventuali interventi successivi che concedano rimborso (cioè non impedisce l'applicazione di un ius superveniens favorevole)
D.L. 24/10/2019, n. 123 (art. 8, comma 2) convertito nella L. 12/12/2019, n. 156
"Gli adempimenti e i pagamenti ... sono effettuati ... ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti"
La disposizione posteriore riduce l'onere effettivo a carico del contribuente al 40% degli importi sospesi; la Corte la considera ius superveniens favorevole che rende non dovute ex post le rimanenti somme (60%) e legittima il rimborso di quanto già versato, fatto salvo il rispetto del limite del 40% e l'esame dei crediti già risultanti in dichiarazione o eventuali rimborsi già erogati
norma richiamata come precedente favorevole in materia di calamità (testo storico citato in motivazione)
Giurisprudenza di legittimità ha interpretato analoghe disposizioni in chiave simmetrica: misure di definizione/agevolazione possono operare sia a favore di chi non ha pagato (pagamento di una percentuale ridotta) sia a favore di chi ha già pagato (rimborso della percentuale non dovuta), riconoscendo il carattere di ius superveniens
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
es. Cass. nn. 20641/2007, 4291/2018, 3832/2012, 30531/2021, 11038/2021, 16481/2021; Corte cost. n. 416/2000 citata
Le pronunce richiamate consolidano il principio che le norme agevolative per calamità possono avere efficacia anche nei confronti di chi ha già pagato, rendendo i versamenti "sine causa"; inoltre distinguono tali misure dagli istituti di condono, richiamando i principi di ragionevolezza e uguaglianza che giustificano l'interpretazione estensiva favorevole ai danneggiati
Massime di principio
- Le misure agevolative introdotte successivamente (ius superveniens) possono rendere non dovuti pagamenti tributari precedentemente effettuati e giustificare il rimborso di quanto versato "ex post"; tali pagamenti diventano "sine causa" e sono restituiti.
- Le disposizioni di favore in caso di calamità vanno interpretate in modo funzionale all'obiettivo di tutela delle vittime: la misura è applicabile simmetricamente sia a chi non ha pagato (pagamento ridotto) sia a chi ha già pagato (rimborso della parte non dovuta).
- La formula normativa "Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato" in una norma originaria non preclude automaticamente che una norma successiva riconosca rimborsi: il giudice valuta il complesso del quadro normativo e il carattere favorevole del successivo intervento.
- La determinazione del quantum del rimborso deve rispettare i limiti fissati dalla norma successiva (es. il pagamento nel limite del 40%) e tener conto di crediti d'imposta emersi in dichiarazione o di rimborsi già effettuati dal sostituto, per evitare indebiti arricchimenti o duplicazioni di rimborso.
- Sul piano procedurale, le istanze di rimborso sono soggette ai termini per la formazione del silenzio-rifiuto (anche distinti per annualità): il rispetto dei termini è rilevante per l'ammissibilità del ricorso.
- In presenza di questioni giuridiche nuove o complesse relative a misure emergenziali, è frequente la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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