Cassazione Civile, Ordinanza n. 25774/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU relativo all'anno 2016 notificato dal Comune di Napoli in relazione ad alcuni immobili costruiti dalla società ricorrente e destinati alla vendita. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo l'avviso, deducendo tre profili: 1) vizio di motivazione dell'atto impositivo, sostenendo che non fossero indicati i presupposti di fatto e di diritto e che non fosse stata allegata la delibera comunale richiamata per la determinazione dell'aliquota/tariffa; 2) violazione della disciplina sull'esenzione IMU per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, assumendo che il beneficio spettasse sulla base delle risultanze di bilancio e delle dichiarazioni presentate, senza necessità di una specifica dichiarazione ministeriale; 3) difetto di sottoscrizione dell'avviso, lamentando l'assenza di prova di un atto di nomina del funzionario responsabile e, in sostanza, l'illegittimità della firma apposta sull'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: l'avviso conteneva una motivazione sufficiente, con indicazione dei beni, dei dati catastali, del titolo di possesso, del calcolo dell'imposta, e la delibera comunale richiamata non doveva essere allegata perché atto generale soggetto a pubblicità legale; inoltre, l'esenzione IMU per i fabbricati merce richiede la presentazione di un'apposita dichiarazione a pena di decadenza, che i ricorrenti non avevano dimostrato di aver presentato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in cassazione una questione nuova rispetto a quella dedotta nei gradi di merito; in ogni caso la Corte ha osservato che l'atto risultava sottoscritto anche da un dirigente e che la normativa non collega automaticamente la nullità al dedotto difetto di sottoscrizione, quando sia certa la riferibilità dell'atto all'ente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente come parametro della motivazione degli atti amministrativi e tributari.
Impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'atto e l'allegazione degli atti richiamati, ma solo se non già conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente.
Richiamato dai ricorrenti; non è sviluppata una specifica autonoma ratio su tale norma.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura motivazionale; non assume autonoma decisività nella decisione.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura motivazionale; non assume autonoma decisività nella decisione.
art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011
"A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
La Corte afferma che l'esenzione opera per i fabbricati merce solo se permane la destinazione alla vendita e non vi sia locazione, ma è subordinata agli adempimenti dichiarativi previsti dalla norma di attuazione.
art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013
Stabilisce, a pena di decadenza, la presentazione di apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione IMU e indicare i dati catastali degli immobili interessati.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte evidenzia che la prova della presentazione della dichiarazione necessaria per il beneficio non è stata fornita.
Richiamato dai ricorrenti; non viene valorizzato come autonomo fondamento decisorio.
Richiamato dai ricorrenti; non viene valorizzato come autonomo fondamento decisorio.
d.lgs. 504/1992, art. 11, comma 4
La Corte ricorda che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da un funzionario designato, e che la questione della nullità per difetto di sottoscrizione non è automaticamente configurabile solo per la mancanza di una specifica formula, se l'atto è comunque riferibile all'ente.
L. 296/2006, art. 1, comma 162
Richiamato in tema di sottoscrizione dell'avviso; non si ricava una nullità automatica per la sola dedotta irregolarità della firma.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, presupposti che la Corte dichiara sussistenti.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento tributario, l'atto è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa mediante l'indicazione dei beni, dei dati catastali, del titolo di possesso, del calcolo dell'imposta e degli accessori, senza necessità di ulteriori specificazioni se gli elementi essenziali sono già esposti.
- L'obbligo di allegare l'atto richiamato nella motivazione non riguarda gli atti amministrativi generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali di determinazione delle aliquote o tariffe, perché tali atti si presumono conoscibili dal contribuente.
- I benefici fiscali soggetti a specifica dichiarazione devono essere richiesti mediante l'adempimento formale previsto dalla norma; la mera emergenza dei presupposti dal bilancio o da dichiarazioni diverse non sostituisce la dichiarazione richiesta a pena di decadenza.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di merito, anche quando siano prospettate come vizi di legittimità dell'atto impositivo.
- La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non può essere affermata in modo automatico se l'atto è comunque chiaramente imputabile all'ente impositore e risulta sottoscritto secondo il modello legale previsto.
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