Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio quasi totalitario di una società immobiliare in liquidazione avvisi di accertamento per l'anno 2007, ritenendo imponibili utili derivanti da cessioni immobiliari e contestando che le somme distribuite in sede di liquidazione fossero mere restituzioni di finanziamenti soci. Il contribuente aveva sostenuto, nei gradi di merito, che le somme ricevute fossero la restituzione di versamenti effettuati dai soci alla società e aveva inoltre eccepito la nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del sottoscrittore. In cassazione ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato l'esistenza di documentazione idonea a provare il finanziamento soci; (2) nullità della sentenza e dell'avviso di accertamento per invalidità della sottoscrizione, sostenendo che l'atto fosse stato firmato da soggetto privo del relativo potere. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sottoscrizione dell'avviso può essere delegata ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e che in giudizio era stata prodotta la delega, mai specificamente contestata; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura, in parte, riguardava un preteso errore percettivo del giudice di merito e, in parte, difettava di specificità, non essendo stato adeguatamente descritto e trascritto l'atto notarile richiamato come prova del finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, affermando che la delega di firma è idonea ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e che nel caso concreto la delega era stata prodotta e non contestata. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prova del finanziamento soci, sia perché la dedotta omessa considerazione di un atto notarile integrava, al più, un vizio revocatorio non deducibile in cassazione, sia perché la censura era priva di specificità per mancata indicazione del contenuto, degli estremi e della data del rogito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, valorizzando la carenza di specificità e la mancata dimostrazione del finanziamento soci
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come base del primo motivo, poi ritenuto inammissibile/inidoneo nei termini prospettati
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come base del secondo motivo volto a dedurre nullità della sentenza per invalidità dell'avviso
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ... L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma
la sottoscrizione dell'avviso può essere validamente delegata; la delega è di firma e non di funzioni e può essere provata anche tramite ordini di servizio o delega prodotta in giudizio
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione richiesta dall'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 può provenire non solo dal capo dell'ufficio, ma anche da un impiegato della carriera direttiva munito di delega di firma; la validità dell'atto non è esclusa dalla mera mancanza, nel testo dell'avviso, del nominativo del delegato o della durata della delega, se il potere sia comunque verificabile ex post.
- La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non equivale a delega di funzioni: l'atto resta imputato all'organo delegante e il delegato opera quale mero sostituto materiale del titolare dell'ufficio.
- Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un documento deve indicarne con precisione contenuto, estremi identificativi e rilevanza, altrimenti la censura difetta di specificità ed è inammissibile.
- La denuncia, in sede di legittimità, dell'erronea mancata considerazione di un documento può celare un vizio di percezione del giudice di merito, deducibile semmai come vizio revocatorio e non come motivo di ricorso per cassazione.
- In una controversia fiscale sulla natura di somme percepite in sede di liquidazione societaria, spetta al contribuente fornire prova concreta e documentata della loro provenienza come restituzione di finanziamenti soci, non essendo sufficiente la mera indicazione contabile o una generica allegazione.
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