Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di due cartelle di pagamento di cui affermava di essere venuta a conoscenza solo a seguito di un pignoramento presso terzi, con conseguente indisponibilità dei conti correnti. La contribuente sosteneva che le cartelle non le fossero mai state validamente notificate, poiché la notifica era stata eseguita presso una vecchia sede sociale e, comunque, senza adeguate ricerche del destinatario nella sede risultante dalle visure camerali. In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva invece accolto la doglianza ritenendo irregolare la notifica. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita novità delle questioni introdotte in appello dalla contribuente; (2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'oggetto dell'appello, che secondo la ricorrente riguarderebbe una sola cartella; (3) violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi, sostenendo che, in caso di irreperibilità assoluta, erano sufficienti le formalità eseguite e non occorrevano ulteriori ricerche; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuto svolgimento delle ricerche prima del deposito dell'atto; (5) violazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c., assumendo che la CTR avesse indebitamente disatteso la fede privilegiata della relata di notifica e valorizzato fotografie prodotte dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la specificazione, in appello, del vizio della notificazione non integrava una domanda nuova né un'eccezione nuova in senso tecnico, ma una mera precisazione dei fatti e delle argomentazioni già inerenti alla validità del procedimento notificatorio. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva comunque preso in considerazione l'eccezione e l'aveva assorbita una volta decisa la questione principale, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo perché non colpivano la ratio decidendi: la CTR non aveva escluso in astratto la possibilità di notificazione per irreperibilità assoluta, ma aveva rilevato che dalla relata non risultava in modo sufficiente quali ricerche fossero state eseguite per accertare i presupposti di tale forma di notifica; il quarto motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; il quinto prescindeva dal fatto che la CTR aveva usato le fotografie solo ad abundantiam, fondando la decisione sull'insufficienza della relata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove"; "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"
Nel processo tributario sono inammissibili le domande nuove e le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; tuttavia è consentita la specificazione in appello di difese già riconducibili alla contestazione originaria, quando non si introduca un fatto costitutivo radicalmente diverso.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione per irreperibilità assoluta del destinatario presuppone che nel comune del domicilio fiscale non vi siano più abitazione, ufficio o azienda, e richiede che dal verbale risulti l'effettuazione delle ricerche necessarie a verificare tale presupposto.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato insieme all'art. 60 d.P.R. 600/1973 per la disciplina della notifica degli atti della riscossione.
È la procedura richiamata per il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso quando non ricorrono i presupposti dell'irreperibilità assoluta e si tratta piuttosto di irreperibilità relativa o mutamento di indirizzo nello stesso comune.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta omessa pronuncia su un'eccezione.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio poiché la questione era stata considerata e assorbita.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ne verifica la pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera diversa valutazione delle prove o per un difetto di motivazione in senso quantitativo/qualitativo non più deducibile nel testo vigente.
artt. 148 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ.
Le attestazioni del pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso, ma la censura è inammissibile se la sentenza impugnata non ha fondato la decisione sul superamento di tale fede privilegiata bensì sull'insufficienza della relata rispetto al tema delle ricerche svolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, non integra domanda nuova la specificazione in appello di ulteriori profili fattuali o giuridici relativi a un vizio di notificazione già dedotto in primo grado, quando resti immutato il petitum sostanziale e la causa petendi di base.
- La validità della notificazione di un atto impositivo richiede che, quando si invoca l'irreperibilità assoluta del destinatario, dal verbale emergano ricerche effettivamente compiute e riferibili al messo notificatore, idonee a giustificare la scelta del relativo procedimento notificatorio.
- L'irreperibilità assoluta consente le forme semplificate previste dalla normativa tributaria solo se nel comune del domicilio fiscale mancano abitazione, ufficio o azienda del contribuente; in caso di semplice mutamento di indirizzo nello stesso comune occorre seguire la disciplina della notificazione per irreperibilità relativa.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La fede privilegiata della relata di notifica rileva solo se la censura investe realmente l'attendibilità di quanto il pubblico ufficiale ha attestato; se la decisione si fonda invece sull'insufficienza del contenuto della relata rispetto a un diverso profilo, la doglianza che richiama l'art. 2700 c.c. è non pertinente.
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