Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato i ricorsi proposti contro avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP nei confronti della società e a IRPEF e addizionali nei confronti dei soci. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia fiscale e di avere integralmente pagato quanto dovuto, chiedendo perciò la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che, dopo la sentenza impugnata, i carichi iscritti a ruolo in conseguenza degli avvisi di accertamento erano stati integralmente estinti mediante definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Da ciò ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio di cassazione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate e non è stata adottata alcuna statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il debito tributario venga integralmente estinto mediante una procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata delle cartelle conseguenti all'iscrizione a ruolo degli importi accertati può incidere anche sul giudizio di legittimità relativo all'originario avviso di accertamento, determinando l'estinzione dell'interesse processuale alla coltivazione del ricorso.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese e non provvede sulle ulteriori conseguenze economiche processuali quando non vi sia decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.