Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società e i soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato i ricorsi proposti contro avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP nei confronti della società e a IRPEF e addizionali nei confronti dei soci. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia fiscale e di avere integralmente pagato quanto dovuto, chiedendo perciò la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, dopo la sentenza impugnata, i carichi iscritti a ruolo in conseguenza degli avvisi di accertamento erano stati integralmente estinti mediante definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Da ciò ha tratto la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio di cassazione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate e non è stata adottata alcuna statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225
richiamato come base della prima adesione alla definizione agevolata della controversia, poi seguita dall'integrale pagamento del dovuto
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
richiamato come disciplina della definizione agevolata delle cartelle di pagamento mediante la quale i ricorrenti hanno estinto i carichi iscritti a ruolo
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stata adottata alcuna statuizione sul contributo unificato in ragione dell'inammissibilità sopravvenuta
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il debito tributario venga integralmente estinto mediante una procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata delle cartelle conseguenti all'iscrizione a ruolo degli importi accertati può incidere anche sul giudizio di legittimità relativo all'originario avviso di accertamento, determinando l'estinzione dell'interesse processuale alla coltivazione del ricorso.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese e non provvede sulle ulteriori conseguenze economiche processuali quando non vi sia decisione sul merito.
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