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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi a seguito di indagini bancarie su conti correnti cointestati al contribuente e alla moglie. L'Ufficio ha recuperato a tassazione movimenti non giustificati, fondando la pretesa sulla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto; in appello la decisione è stata riformata solo parzialmente, con annullamento degli avvisi limitatamente ai prelevamenti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la presunzione relativa ai prelevamenti non fosse applicabile a un soggetto non esercente attività d'impresa o lavoro autonomo e che la motivazione sull'imputazione degli accrediti fosse errata; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio, non indicando nell'avviso i presupposti idonei a individuare una diversa fonte reddituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi perché entrambi attinenti alla disciplina della presunzione sulle movimentazioni bancarie. Li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, per effetto dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, gli accrediti bancari hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono superare la presunzione solo dimostrando che quelle somme sono già incluse nel reddito imponibile o sono fiscalmente irrilevanti. Nel caso concreto tale prova non era stata fornita. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva fondato l'accertamento sugli accrediti non giustificati. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione degli accreditamenti; presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare l'accertamento; dopo la Corte costituzionale n. 228 del 2014 i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre i versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Viene richiamato come norma che, per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, rinvia all'art. 32, comma 1, n. 2.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'Ufficio non avesse assolto il proprio onere probatorio; la Corte, però, ritiene sufficiente la presunzione legale basata sui movimenti bancari non giustificati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti bancari non giustificati possono costituire presunzione legale relativa di maggior reddito nei confronti di tutti i contribuenti.
  • Dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione fondata sui prelevamenti bancari opera solo per i titolari di reddito d'impresa, mentre per gli altri contribuenti non è utilizzabile con tale efficacia presuntiva.
  • Il contribuente può vincere la presunzione sui versamenti solo dimostrando che le somme sono già confluite in redditi imponibili dichiarati oppure che sono fiscalmente irrilevanti; in mancanza di tale prova, l'accertamento è legittimo.
  • Quando la censura investe la corretta applicazione della disciplina delle movimentazioni bancarie, i motivi di ricorso che insistono sulla distribuzione dell'onere probatorio e sulla portata della presunzione vanno esaminati congiuntamente, se logicamente connessi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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