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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a II.DD. e IVA 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 sul modello Unico 2008 e sul modello 770 presentati da una società poi incorporata da un'altra società poi fallita. Nell'ambito del controllo erano stati esposti crediti d'imposta per ritenute asseritamente maturati nel 2006 o in annualità precedenti, poi disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo pacifica l'esistenza dei crediti e illegittimo l'uso della procedura automatizzata in presenza di disconoscimento dei crediti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma la controparte non ha svolto difese. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte ha rilevato un vizio preliminare di notificazione del ricorso: l'avviso di ricevimento della rinotifica non era stato prodotto prima dell'adunanza camerale e non erano stati chiesti né la rimessione in termini né i presupposti per una rinnovazione della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione, prima dell'adunanza camerale, dell'avviso di ricevimento relativo alla rinotifica del ricorso, in un giudizio in cui l'intimato non si era costituito né aveva svolto attività difensiva. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla funzione dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio, precisando che, in mancanza di tale prova e di attività difensiva dell'intimato, non è consentito concedere un termine per il deposito né disporre rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., salvo istanza di rimessione in termini supportata da prova documentale di tempestiva richiesta del duplicato all'amministrazione postale. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, per la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.

  • art. 140 c.p.c.

    La raccomandata informativa che segue le formalità dell'irreperibilità ha la medesima funzione probatoria del perfezionamento della notificazione.

  • art. 372 c.p.c., comma 2

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza previa notifica alle altre parti mediante elenco.

  • art. 379 c.p.c.

    Il deposito dell'avviso è consentito fino all'inizio della relazione in udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito camerale il deposito è ammesso fino all'adunanza della Corte prima della relazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è disposta quando manchi l'avviso di ricevimento e l'intimato non si sia costituito.

  • art. 180-bis c.p.c.

    Il difensore presente può chiedere la rimessione in termini per il deposito dell'avviso, se prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1

    Regola il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento da parte dell'amministrazione postale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In presenza della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notifica del ricorso avviene a mezzo posta o mediante le formalità dell'art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento costituisce prova indispensabile del perfezionamento della notificazione e dell'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Se l'avviso di ricevimento non è stato prodotto e l'intimato non si è costituito, il ricorso è inammissibile; non è consentito assegnare un termine per il deposito né ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., salvo una specifica richiesta di rimessione in termini sorretta da prova documentale della tempestiva attivazione per ottenere il duplicato.
  • Nel giudizio camerale di legittimità, la produzione dell'avviso di ricevimento è possibile fino all'adunanza della Corte e prima dell'inizio della relazione, senza necessità di notificazione alle altre parti tramite elenco, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La mancata costituzione dell'intimato esclude ogni provvedimento sulle spese di lite.
  • In tema di contributo unificato, la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non integra i presupposti per l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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