Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per Irpef, e per il correlato reddito societario ai fini Ires, nei confronti di un socio al 99% di una società immobiliare posta in liquidazione e poi cancellata. L'accertamento traeva origine dalla verifica sulla società, che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per l'anno 2007 pur avendo ceduto due complessi immobiliari, con conseguente recupero di utili non dichiarati e Iva non versata. In sede di contraddittorio e nei giudizi di merito, il contribuente sosteneva che le somme percepite in sede di liquidazione non costituivano utili distribuiti ma restituzione di finanziamenti/anticipi soci effettuati alla società. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto mancata la prova del finanziamento soci e che invece la documentazione fosse stata prodotta; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per non avere rilevato l'invalidità dell'avviso di accertamento, asseritamente sottoscritto da soggetto privo di potere, in relazione all'art. 42 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, osservando che l'art. 42 d.P.R. 600/1973 consente la firma del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato e che nel giudizio di merito risultava prodotta la delega rilasciata dal Direttore provinciale al capo dell'ufficio firmatario, senza che il contribuente avesse contestato specificamente la qualifica del delegato o la validità della delega. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente fondava la censura su un atto notarile non trascritto né specificamente descritto nel ricorso, con difetto di autosufficienza e con possibile deduzione solo di un vizio revocatorio, non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì della debenza del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il contribuente che invochi la natura restitutoria delle somme percepite deve dimostrare il presupposto del finanziamento soci e la provenienza delle somme restituite.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È la base formale del primo motivo, ma la censura è stata reputata inammissibile o infondata nei limiti sopra indicati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la base formale del secondo motivo, che il ricorrente ha prospettato come nullità della sentenza per invalidità dell'atto impositivo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ... L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma
La Corte ha ribadito che la sottoscrizione dell'avviso può essere apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato; la delega di firma è sufficiente e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata, purché sia verificabile ex post la legittimazione del sottoscrittore.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando il contribuente afferma che le somme ricevute in liquidazione societaria costituiscono mera restituzione di finanziamenti soci, grava su di lui l'onere di provare in modo specifico l'effettivo versamento del finanziamento e la sua successiva restituzione, non essendo sufficiente la sola indicazione di somme in bilancio se manca riscontro nella documentazione contabile.
- La mancata rinvenibilità del finanziamento nella contabilità sociale, la mancata menzione nella nota integrativa e l'assenza di delibere o documenti idonei consentono al giudice di escludere la natura restitutoria delle somme e di qualificarle come utili distribuiti.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputato all'organo delegante e non è necessario che l'avviso rechi il nominativo del delegato o la durata della delega, purché la provenienza del potere sia verificabile.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di un documento asseritamente trascurato dal giudice di merito deve essere specificamente autosufficiente; in difetto di trascrizione o quantomeno di puntuale indicazione del contenuto e degli estremi del documento, il motivo è inammissibile.
- Non è deducibile in cassazione, come vizio di legittimità, un preteso errore percettivo del giudice di merito che si traduce in un vizio revocatorio.
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