Cassazione Civile, Ordinanza n. 00759/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2010 emessi nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, operante nel settore della ristorazione e bar, e del suo socio di maggioranza. L’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, somme corrispondenti a prelevamenti e versamenti bancari ritenuti non giustificati, considerandoli ricavi occultati sulla base della presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973; contestava inoltre al socio il maggior reddito di partecipazione e, con un terzo avviso, l’omesso versamento della ritenuta sui dividendi presuntivamente corrisposti al socio di minoranza. La CTP accoglieva solo in parte i ricorsi dei contribuenti, riducendo la pretesa e annullando le sanzioni personali; la CTR dichiarava invece inammissibile l’appello principale dell’Agenzia e accoglieva parzialmente gli appelli incidentali delle parti private, riducendo ulteriormente il reddito accertato. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) l’erronea declaratoria di inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità, deducendo che i motivi erano invece chiari e completi; 2) la falsa applicazione delle norme sulle indagini bancarie e sull’onere della prova, sostenendo che i contribuenti non avevano fornito prova idonea a superare la presunzione di ricavi occulti, e che la CTR aveva illegittimamente applicato retroattivamente la disciplina dei prelevamenti sotto soglia introdotta nel 2016. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale, censurando la ritenuta responsabilità solidale personale del liquidatore/socio/amministratore ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 7 d.l. 269/2003, sostenendo che mancasse un atto motivato specifico e che non fossero stati accertati i presupposti di quella responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto illegittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello erariale, perché nel processo tributario è sufficiente una chiara riproposizione delle questioni già dedotte in primo grado e la CTR aveva erroneamente trasformato una riserva di esame documentale in motivo di inammissibilità, omettendo peraltro di pronunciarsi su varie censure specifiche dell’appello. Ha inoltre censurato la decisione di merito sulla ripresa bancaria, osservando che per i prelevamenti doveva applicarsi la disciplina previgente all’intervento del d.lgs. 193/2016, non retroattiva, e che i versamenti erano stati giustificati in modo insufficiente e apodittico, senza analitica indicazione delle singole operazioni e della prova contraria relativa a ciascuna di esse. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva spiegato quale concreta ipotesi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 fosse ravvisabile né quali presupposti fattuali consentissero di affermare la responsabilità personale dell’ex rappresentante della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
prelevamenti sotto soglia; versamenti sui conti correnti bancari
La previsione sui prelevamenti non è stata applicata retroattivamente nel testo introdotto nel 2016; per il periodo d’imposta 2010 doveva applicarsi la disciplina previgente, con onere del contribuente di indicare il beneficiario di ogni prelevamento non annotato. Per i versamenti opera una presunzione legale di ricavi non contabilizzati, superabile solo con prova contraria specifica per ogni singola operazione.
Richiamato dall’Agenzia per contestare la motivazione sulla disciplina delle indagini bancarie ai fini IVA.
motivi specifici dell’impugnazione
Nel processo tributario l’appello è ammissibile se contiene una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione delle ragioni di doglianza; è sufficiente la riproposizione delle questioni già svolte in primo grado e non è richiesta una rigorosa enunciazione analitica delle ragioni.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Opera il rinvio alle disposizioni del codice di rito, rilevante anche per l’applicazione dell’art. 116 c.p.c. e delle regole processuali civilistiche richiamate.
La CTR aveva omesso di pronunciare su alcune censure specifiche proposte in appello; il giudice di legittimità evidenzia la nullità derivante da omessa pronuncia.
atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
La responsabilità personale di liquidatori, amministratori o soci richiede l’accertamento dei presupposti tipici previsti dalla norma e un atto motivato specifico notificato all’interessato; non basta un generico riferimento alla qualità di amministratore o liquidatore.
Richiamato quale forma di notificazione dell’atto motivato che accerta la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973.
Richiamato nella censura incidentale e nella decisione di primo grado in tema di sanzioni amministrative tributarie personali.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Richiamato per il vizio motivazionale della sentenza impugnata nel contenzioso tributario.
Richiamato tra le norme processuali oggetto di deduzione nel secondo motivo del ricorso principale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamati in relazione al regime probatorio delle presunzioni; la presunzione legale dell’art. 32 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
La condotta processuale della parte può al più valere come argomento di prova, non come causa di inammissibilità dell’appello.
Evocato indirettamente per il riparto dell’onere della prova sulle movimentazioni bancarie e sulla prova contraria del contribuente.
È la base della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Consente la cassazione con rinvio nel processo tributario.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello ha natura devolutiva piena: ai fini dell’ammissibilità è sufficiente una chiara riproposizione delle questioni già dedotte in primo grado, senza necessità di una rigorosa e analitica confutazione di ogni passaggio della sentenza impugnata.
- La mera riserva di esaminare documenti o una condotta processuale ritenuta poco perspicua non integra di per sé difetto di specificità dell’appello; può semmai incidere sul valore probatorio o sulla valutazione di merito, ma non determinare l’inammissibilità del gravame.
- In tema di indagini bancarie, la disciplina che attribuisce rilievo ai prelevamenti sotto soglia non può essere applicata retroattivamente quando si tratti di periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore se la norma ha natura sostanziale.
- La presunzione legale di ricavi non contabilizzati derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata solo con prova contraria specifica, riferita a ciascun versamento contestato e, per i prelevamenti nella disciplina previgente, con puntuale indicazione del beneficiario dell’operazione.
- L’onere di contestazione riguarda i fatti e non le valutazioni giuridiche o le ricostruzioni probatorie: l’assenza di una puntuale presa di posizione dell’Ufficio sui documenti prodotti non elimina l’onere probatorio del contribuente.
- La responsabilità personale di liquidatori, amministratori o soci per debiti tributari della società richiede la verifica dei presupposti tipici previsti dalla norma speciale e l’adozione di un atto motivato notificato all’interessato; non basta il solo richiamo alla carica rivestita o alla partecipazione sociale.
- Se la sentenza di merito non individua quale ipotesi normativa sia stata concretamente applicata e non accerta i fatti necessari alla sussunzione, la decisione è viziata per erronea applicazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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