Cassazione Civile, Ordinanza n. 00756/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
Un notaio aveva rogato un atto di compravendita in cui l'acquirente era indicato come soggetto poi finanziato da una banca mediante mutuo per il pagamento del prezzo. Il mutuatario aveva rimborsato le rate solo per un periodo limitato e poi aveva cessato i pagamenti; gli atti esecutivi notificati dalla banca erano risultati infruttuosi perché i dati anagrafici del soggetto non corrispondevano ad alcuna persona esistente. La banca aveva quindi agito contro il notaio, imputandogli di avere erroneamente identificato l'acquirente e di averla indotta all'erogazione del mutuo senza adeguate verifiche, con danno conseguente all'impossibilità di recuperare il credito. I giudici di merito avevano ritenuto negligente il notaio per l'identificazione e, al contempo, colpevole anche la banca per mancata verifica, ripartendo la responsabilità in misura prevalente al notaio e per il resto alla banca. In cassazione il notaio ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 49 della legge notarile, sostenendo che il controllo sull'identità era stato correttamente svolto anche mediante il ricorso a due fidefacenti, distinti dai testimoni dell'atto, e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto inutilizzabile tale modalità perché quei fidefacenti non risultavano indicati come testimoni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1223 e ss. c.c. in punto di quantificazione del danno, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che l'art. 49 della legge notarile consente al notaio di accertare l'identità delle parti anche mediante due fidefacenti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni, ma che le due figure non coincidono necessariamente. La sentenza impugnata è stata censurata perché aveva considerato invalido il ricorso ai fidefacenti sul solo rilievo che essi non erano stati indicati come testimoni, trasformando un elemento alternativo di identificazione in un requisito ulteriore non previsto dalla norma. Poiché la ratio della decisione di merito era questa errata lettura della legge notarile, la sentenza è stata cassata con rinvio. Il secondo motivo, relativo al danno, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 49 l. notarile
"Il notaio deve essere personalmente certo della identità delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacenti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni"
La norma distingue tra fidefacenti e testimoni e consente al notaio di accertare l'identità anche mediante due fidefacenti conosciuti personalmente, senza che sia necessario che costoro siano indicati come testimoni dell'atto.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per contestare la disciplina della responsabilità contrattuale e/o la sua applicazione alla quantificazione del danno, motivo poi assorbito.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di danno risarcibile e nesso con l'inadempimento, ma la censura non è stata esaminata per assorbimento.
Massime di principio
- L'identificazione della parte davanti al notaio può essere validamente compiuta, quando non vi sia certezza personale, anche mediante due fidefacenti conosciuti dal notaio, senza che la loro qualità dipenda dalla contemporanea indicazione come testimoni dell'atto.
- Testimoni dell'atto e fidefacenti sono figure distinte: la presenza o l'assenza dell'una qualità non condiziona automaticamente la validità dell'altra ai fini dell'accertamento dell'identità.
- In sede di legittimità, una decisione di merito è censurabile quando rigetta la sufficienza dell'attività di controllo svolta dal notaio non perché manchino ulteriori verifiche necessarie, ma perché attribuisce alla norma una condizione di validità non prevista dal testo legislativo.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza sulla questione principale, le doglianze ulteriori sulla quantificazione del danno restano assorbite.
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