Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00760/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente titolare di impresa artigiana un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, rettificando i redditi dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base dello studio di settore SG69U. Il contribuente aveva contestato l'atto per difetto di motivazione, in particolare lamentando la mancata allegazione del prospetto ricostruttivo del maggior reddito e l'erronea applicazione degli studi di settore. Dopo un primo giudizio di merito sfavorevole, un primo ricorso per cassazione aveva già portato a una cassazione con rinvio limitatamente al profilo della motivazione dell'atto e della mancata allegazione del prospetto. Nel giudizio di rinvio, però, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva nuovamente rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittima la motivazione per relationem dell'avviso anche senza allegazione, perché il contenuto essenziale sarebbe stato comunque conoscibile. Con il nuovo ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente ordinanza rescindente; 2) violazione dell'art. 394 c.p.c., dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle ulteriori censure assorbite nel precedente giudizio di legittimità, relative alla prova contraria e alla scarsa gravità dello scostamento dallo studio di settore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che il giudice del rinvio ha violato il vincolo derivante dalla precedente ordinanza di cassazione, perché non ha verificato in fatto se il prospetto ricostruttivo fosse stato allegato all'avviso di accertamento e ha invece applicato una regola diversa, escludendo in astratto la necessità dell'allegazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto già enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima solo se l'atto richiamato è allegato oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso; il mancato rispetto di tale requisito può determinare invalidità dell'atto.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La norma consente, in alternativa all'allegazione degli atti richiamati, la riproduzione del loro contenuto essenziale, purché il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel precedente ricorso, ma nel presente giudizio non decisa perché il relativo motivo era stato assorbito nella fase precedente.

  • art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993 convertito in L. n. 427 del 1993

    Norma richiamata nel precedente ricorso, ma non oggetto della decisione attuale poiché il motivo relativo era stato assorbito.

  • art. 53 Cost.

    Norma richiamata nel precedente ricorso, ma non decisa nel presente giudizio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può eccedere i limiti fissati dalla pronuncia rescindente.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alla cassazione e ai limiti del riesame nel processo tributario.

  • art. 394, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre la violazione delle regole del giudizio di rinvio e dell'oggetto del riesame.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l'omessa pronuncia su una censura rimasta assorbita nel precedente giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Base del primo motivo, fondato su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.

    Base del secondo motivo, che denunciava violazioni di legge e omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per disporre la cassazione con rinvio nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirvi una diversa regola di giudizio, né omettere l'accertamento fattuale specificamente imposto dalla pronuncia rescindente.
  • In tema di accertamento tributario motivato per relationem, la mancata allegazione del prospetto o degli atti richiamati comporta invalidità dell'avviso quando quei documenti hanno carattere integrativo essenziale della pretesa e il contribuente non risulti averne acquisito altrimenti conoscenza.
  • La legittimità della motivazione per relationem non discende in astratto dal solo richiamo a documenti o dati già nella disponibilità del contribuente, ma richiede un concreto apprezzamento della presenza nell'atto degli elementi indispensabili a consentire la difesa su an e quantum debeatur.
  • Se il giudice di rinvio non si conforma al contenuto precettivo della cassazione rescindente, eccede i limiti della propria potestas iudicandi e la sentenza resa in sede di rinvio è nuovamente cassabile.
  • Quando il primo motivo è accolto per violazione delle regole del giudizio di rinvio, i motivi ulteriori che presuppongono un diverso esito del riesame restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.