Cassazione Civile, Ordinanza n. 00763/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recuperi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La pretesa si fondava, da un lato, sul disconoscimento dell'esenzione dall'IRAP prevista dall'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003, ritenuta non spettante per difetto dei requisiti richiesti, in particolare per non essere il valore della produzione netta superiore alla media del triennio 2001-2003; dall'altro, sulla contestazione di costi dedotti dalla società come non documentati, non inerenti o non di competenza. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello della società e annullato l'avviso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003, dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 101 Cost., sostenendo che la Corte tributaria aveva applicato l'agevolazione senza verificare tutti i presupposti di legge e senza rilevare la carenza dei requisiti per il 2005; 2) violazione dell'art. 102 del TUIR e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la natura incrementativa delle spese di manutenzione dedotte e fosse incorso in ultrapetizione nell'annullare l'atto in applicazione del comma 6 dell'art. 102 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Poiché l'Agenzia aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 6 settembre 2023 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 6 novembre 2023, quindi oltre il termine breve di 60 giorni, era necessario depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notifica. Tale deposito non è avvenuto, e la documentazione non risultava comunque disponibile in atti. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione finanziaria, richiamando il regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 15 L.R. Sicilia n. 21 del 2003
norma agevolativa regionale la cui applicazione richiede la verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge; la Corte non ne affronta il merito per improcedibilità del ricorso.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'appello e la preclusione di nuove eccezioni.
art. 101 Cost.
invocato per sostenere il dovere del giudice di sottoporsi alla legge e rilevare d'ufficio la mancanza dei requisiti dell'agevolazione.
art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per contestare la deducibilità delle spese di manutenzione e il limite percentuale di deduzione.
invocato per denunciare ultrapetizione del giudice d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per nullità processuali e vizi di attività del giudice.
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità.
art. 369, comma 3, n. 2, c.p.c.
impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, se la notificazione è avvenuta.
consente il deposito della documentazione rilevante nei modi e nei limiti previsti, entro il termine utile.
fissa il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione dalla notificazione della sentenza.
richiamato per il termine lungo di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.
richiamato quale ipotesi in cui la copia notificata della sentenza sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto del deposito del controricorrente.
norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato all'Agenzia per il regime speciale delle amministrazioni pubbliche.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012 conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato per il rinvio al regime speciale del contributo unificato per l'Amministrazione finanziaria.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002
prevede la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il termine di impugnazione è quello breve e il ricorrente deve depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notifica.
- L'omesso deposito della sentenza notificata, quando il ricorso sia stato proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, determina improcedibilità del ricorso anche se la notificazione del ricorso stesso sia tempestiva rispetto alla data indicata dal ricorrente.
- La dichiarazione della parte circa l'avvenuta notificazione della sentenza è un fatto processuale che grava sulla sua autoresponsabilità e non può essere successivamente revocato o corretto per neutralizzare la conseguenza processuale dell'improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio e prevale su ogni esame del merito dei motivi di impugnazione; la verifica di procedibilità costituisce un controllo preliminare rispetto all'ammissibilità.
- L'onere di depositare la copia autentica della decisione notificata viene meno solo se la copia sia già comunque nella disponibilità del giudice per effetto del deposito della controparte o di specifiche acquisizioni del fascicolo nei casi previsti dalla legge.
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