Cassazione Civile, Ordinanza n. 00762/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi in relazione all’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società di capitali operante nel settore ristorazione/bar e del suo socio di maggioranza, nonché, per un diverso profilo, per l’omesso versamento della ritenuta sui dividendi presuntivamente distribuiti al socio di minoranza defunto. L’Ufficio ha recuperato a tassazione: i) somme corrispondenti a prelevamenti e versamenti bancari ritenuti non giustificati, qualificati come ricavi occulti ex art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973; ii) un maggior reddito di partecipazione in capo al socio di maggioranza, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati in società a ristretta base; iii) l’omesso versamento della ritenuta del 12,50% sui dividendi presuntivamente corrisposti al socio di minoranza. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti, rideterminando il reddito imponibile e annullando le sanzioni applicate al socio di maggioranza. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia per difetto di specificità e aveva accolto in parte gli appelli incidentali dei contribuenti, riducendo ancora il reddito accertato e ritenendo non dovute alcune sanzioni. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul contenuto specifico dell’appello tributario e l’omessa pronuncia; inoltre ha censurato la falsa applicazione della disciplina sulle indagini bancarie e sulla presunzione legale di ricavi non contabilizzati, sostenendo che i contribuenti non avevano fornito prova analitica idonea a superare la presunzione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 e della disciplina sanzionatoria, sostenendo che non sussistevano i presupposti per affermare una responsabilità personale del liquidatore/socio/amministratore senza un atto motivato specificamente notificato.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, poiché nel processo tributario è sufficiente la riproposizione chiara delle difese già svolte in primo grado e la mera riserva di esame documentale non rende di per sé aspecifico l’appello. Ha inoltre censurato la CTR per aver applicato retroattivamente la disciplina dei prelevamenti "sotto soglia" introdotta nel 2016, norma ritenuta sostanziale e non interpretativa, e per aver motivato in modo insufficiente sulla prova contraria relativa ai versamenti bancari. Infine, ha accolto il ricorso incidentale perché la CTR non aveva individuato quale ipotesi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 fondasse la pretesa di responsabilità personale dell’ex liquidatore/socio/amministratore, né aveva chiarito gli specifici addebiti mossi dall’Ufficio.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973
"prelevamenti sotto soglia"; "in mancanza di annotazione nelle scritture contabili"
Per i periodi anteriori alla modifica del 2016, i prelevamenti bancari non giustificati restano assoggettati alla presunzione legale di ricavi, con onere del contribuente di indicare il beneficiario di ciascun prelevamento; per i versamenti, opera una presunzione legale di ricavi non contabilizzati superabile solo con prova contraria analitica riferita a ogni singola operazione.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
"motivi specifici dell’impugnazione"
Nel processo tributario l’appello è ammissibile se contiene una chiara e univoca esposizione del dissenso rispetto alla decisione impugnata; è sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte in primo grado.
art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973
atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973
La responsabilità personale di liquidatori, amministratori o soci per debiti tributari della società richiede l’accertamento dei presupposti specifici previsti dalla norma e l’adozione di un atto motivato notificato all’interessato.
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come regola di notifica dell’atto motivato con cui si accerta la responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973.
Le presunzioni semplici non sono richieste per la presunzione legale dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, che opera con disciplina propria.
La presunzione legale in favore dell’Erario può essere superata dal contribuente solo mediante prova contraria specifica.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza valgono per le presunzioni semplici, non per la presunzione legale di cui all’art. 32 D.P.R. 600/1973.
La condotta processuale della parte può al più essere valutata come argomento di prova, non come causa di inammissibilità dell’appello.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il dovere del giudice tributario di motivare in modo adeguato.
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in combinazione con le norme sul contenuto della motivazione della decisione tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 7, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
Richiamato in tema di sanzioni tributarie e di esclusione/limitazione della responsabilità personale del rappresentante della società.
art. 5 e art. 11 D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamati dal ricorrente incidentale a sostegno della tesi sulla responsabilità sanzionatoria personale.
Fondamento della cassazione con rinvio.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente la cassazione con rinvio nel processo tributario.
Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non richiede una confutazione minuziosa e analitica di ogni singolo passaggio della sentenza di primo grado: è sufficiente una contestazione chiara, univoca e complessiva della decisione, anche mediante riproposizione delle difese già svolte.
- La mera riserva di esaminare documenti prodotti dalla controparte non integra di per sé difetto di specificità dell’appello; può semmai incidere sulla valutazione probatoria della condotta processuale, ma non sulla sua ammissibilità.
- La presunzione legale di ricavi derivanti da movimentazioni bancarie opera con forza propria e non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; per superarla il contribuente deve offrire una prova contraria specifica e analitica, riferita a ciascuna operazione contestata.
- Quando il giudice valorizza giustificazioni documentali o presuntive offerte dal contribuente, deve indicare in modo analitico quali singole operazioni siano giustificate, attraverso quali elementi e con quale collegamento tra somme incassate e somme riversate; una motivazione generica o cumulativa è insufficiente.
- Le modifiche normative che attenuano l’ambito della presunzione sui prelevamenti bancari non possono essere applicate retroattivamente se la relativa disciplina ha natura sostanziale e non interpretativa.
- La responsabilità personale di liquidatori, amministratori o soci per debiti tributari della società presuppone l’accertamento di una specifica fattispecie legale e l’adozione di un atto motivato notificato all’interessato; non basta un generico riferimento alla carica rivestita.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può riqualificare il vizio denunciato in base al suo contenuto sostanziale, indipendentemente dalla rubrica formale del motivo, purché dal ricorso sia chiaramente individuabile la censura effettiva.
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