Cassazione Civile, Ordinanza n. 00749/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un credito complessivo pari a euro 278.302,17, riferito in parte allo scoperto di conto corrente della debitrice principale e in parte al rimborso degli anticipi s.b.f. concessi su ricevute bancarie poi risultate insolute, per i quali la società poi fallita aveva prestato una garanzia autonoma a prima richiesta. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito; il tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l. fall., aveva aggiunto solo gli interessi sul saldo passivo del conto corrente e aveva invece rigettato la domanda relativa alle ricevute bancarie insolute, ritenendo non provata la mancata riscossione perché la banca aveva prodotto certificazioni ex art. 50 TUB ma non le fatture richiamate in tali attestazioni. In cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 e 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertata l'esistenza e l'opponibilità al fallimento del contratto autonomo di garanzia, il tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito senza pretendere la prova del rapporto fondamentale, poiché il garante a prima richiesta non può opporre eccezioni inerenti il rapporto principale; con il secondo motivo ha denunciato nullità per motivazione apparente del decreto impugnato, ai sensi degli artt. 111 Cost., 99 l. fall., 132 e 134 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e lo ha accolto, assorbendo il secondo. Ha affermato che, essendo pacifico e coperto da giudicato interno che l'obbligazione della società fallita fosse ricondotta a un contratto autonomo di garanzia, il garante non poteva opporre al creditore eccezioni sul rapporto principale né pretendere che il creditore provasse la sussistenza del rapporto fondamentale. L'unico limite alla garanzia autonoma è l'exceptio doli, esercitabile solo se il garante dimostri in modo liquido e prima facie l'abuso o la frode del beneficiario, oppure l'inesistenza, la nullità per illiceità o l'avvenuta estinzione del debito garantito; nel caso concreto, il fallimento si era limitato a contestare la prova del credito verso la debitrice principale, senza fornire prove incontestabili di abuso o inesistenza del diritto. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo
regola il rimedio utilizzato dalla banca per contestare il mancato riconoscimento integrale del credito ammesso al passivo.
art. 50 TUB
richiamato come fonte delle certificazioni bancarie prodotte dalla banca a sostegno della propria domanda di ammissione al passivo.
art. 1322 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
art. 1362 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la corretta interpretazione del contratto di garanzia.
art. 1363 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la lettura sistematica delle clausole del contratto.
art. 1366 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione secondo buona fede.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di onere della prova; la Corte ha escluso che, in presenza di garanzia autonoma, gravasse sul creditore la prova del rapporto fondamentale per l'escussione della garanzia.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo per denunciare motivazione apparente del provvedimento impugnato.
art. 99 l. fall.
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di contenuto della sentenza e motivazione.
art. 134 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di sottoscrizione/motivazione del provvedimento.
art. 2041 c.c.
non citato espressamente, non pertinente.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante deve eseguire la prestazione a semplice richiesta del creditore e non può opporre le eccezioni relative al rapporto principale, diversamente da quanto avviene nella fideiussione.
- L'unico limite funzionale all'operatività della garanzia autonoma è l'exceptio doli: essa è configurabile solo quando la richiesta appaia fraudolenta o abusiva, oppure quando sia dimostrato in modo certo e immediato che il debito garantito non esiste più, è stato estinto o è originariamente inesistente o illecito.
- L'exceptio doli non può essere fondata su mere contestazioni del credito o su eccezioni di merito inerenti al rapporto principale; il garante deve offrire una prova liquida e di pronta soluzione dell'abuso o dell'inesistenza del diritto azionato.
- Se il giudice di merito, pur qualificando il rapporto come garanzia autonoma, pretende dal creditore la prova del rapporto fondamentale o accoglie contestazioni attinenti al solo rapporto principale, viola la struttura tipica dell'istituto e incorre in errore di diritto.
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