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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06710/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società risultante da trasformazione di società di persone in società di capitali e, per trasparenza, nei confronti dei soci al 50%. L'Ufficio contestava omessa dichiarazione di ricavi e maggiore plusvalenza imponibile derivante dalla vendita di due cespiti ammortizzabili (capannoni). La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, confermando l'accertamento dei maggiori redditi in parte qua. I contribuenti ricorrevano per cassazione con otto motivi: nullità dell'atto di appello per notifica al de cuius e non agli eredi; violazione del litisconsorzio necessario; omessa motivazione; nullità dell'avviso per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e art. 7 L. 212/2000; ulteriore vizio motivazionale sulla quantificazione della plusvalenza; violazione dell'onere della prova nella valutazione dei costi incrementativi; omesso esame sul corretto ammontare degli interessi passivi relativi a un mutuo. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi, deducendo violazione degli artt. 109 e 110 TUIR sia quanto alla deducibilità degli interessi passivi sia quanto alla tassazione per competenza dei maggiori ricavi. Sul piano pregiudiziale la Corte ha esaminato la posizione della co-ricorrente che aveva dichiarato di avere rinunciato all'eredità dopo essersi costituita nel giudizio di appello affermandosi erede: la Corte ha ritenuto che tale condotta integrasse accettazione tacita dell'eredità e che la successiva rinuncia fosse inefficace, poiché intervenuta dopo un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare. Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il solo ottavo motivo del ricorso principale, perché sul punto degli interessi passivi era intervenuta una revocazione parziale della sentenza d'appello, passata in giudicato. Ha poi rigettato gli altri motivi dei contribuenti: la notifica dell'appello al difensore del de cuius, anziché agli eredi, era sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione degli eredi; non vi era nullità per litisconsorzio necessario; la CTR aveva motivato sufficientemente; l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato per relationem al PVC; le doglianze sui costi incrementativi e sulla quantificazione della plusvalenza erano inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito; la censura sull'onere della prova era impropriamente formulata come violazione di legge. È stato rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, in parte perché coperto da giudicato sulla revocazione parziale e in parte perché le censure riguardavano una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale e il ricorso incidentale, salvo dichiarare inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse l'ottavo motivo del ricorso principale a causa del giudicato formatosi sulla revocazione parziale relativa agli interessi passivi. Ha inoltre confermato che la rinuncia all'eredità della ricorrente era inefficace, essendo intervenuta dopo un comportamento processuale qualificabile come accettazione tacita. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti. Non risulta dal testo il dispositivo finale completo oltre al richiamo al rigetto, ma il corpo della motivazione consente di ricostruire che il giudizio di cassazione si è chiuso con rigetto complessivo delle impugnazioni, fatta salva la declaratoria di inammissibilità del solo ottavo motivo del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    attribuzione per trasparenza ai soci della quota di reddito imputata alla società di persone/assimilata

  • art. 519 c.c.

    la rinuncia all'eredità esclude la responsabilità del rinunciatario per i debiti ereditari, ma solo se validamente opponibile e non successivamente preclusa da accettazione tacita

  • art. 521 c.c.

    "chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"

    la rinuncia impedisce retroattivamente l'assunzione di responsabilità per i debiti ereditari, ma nel caso concreto è stata ritenuta inefficace perché successiva ad atti integranti accettazione tacita

  • art. 460 c.c.

    gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato non comportano mutamento dello status da chiamato a erede

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    la sua violazione nella notificazione dell'appello è sanata dalla costituzione degli eredi con efficacia ex tunc

  • art. 328 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla notifica dell'appello al de cuius anziché agli eredi

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato ai fini del dedotto litisconsorzio necessario nel processo tributario

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione ai dedotti vizi di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti tributari

  • art. 109 TUIR

    richiamato dall'Agenzia in tema di inerenza e competenza dei componenti di reddito

  • art. 110 TUIR

    richiamato dall'Agenzia in tema di determinazione dei componenti reddituali

  • art. 2220 c.c.

    richiamato dai contribuenti in relazione alla conservazione delle scritture contabili e all'onere probatorio

  • art. 8, comma 5, L. 212/2000

    richiamato dai contribuenti per sostenere la sufficienza della documentazione contabile esibita

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito documenti in cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per revocazione parziale della sentenza d'appello

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato all'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi si costituisce e impugna la pretesa nel merito come erede del de cuius compie un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, integrando accettazione tacita; la successiva rinuncia non può più escludere la legittimazione passiva per i debiti ereditari.
  • La prova della qualità di erede e dell'accettazione dell'eredità grava su chi la allega; tuttavia l'Amministrazione può assolvere tale onere anche mediante presunzioni desumibili dal comportamento processuale ed extraprocessuale del chiamato.
  • La notificazione dell'atto di appello al difensore della parte deceduta, anziché agli eredi, è nulla ma la nullità è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione degli eredi, se l'atto raggiunge il proprio scopo.
  • Nel processo tributario relativo a società di persone, la partecipazione in giudizio di tutti i soci può essere sufficiente a integrare il contraddittorio anche nei confronti della società, quando sul piano sostanziale non vi sia un interesse distinto e antagonista della società rispetto ai soci.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama un PVC notificato o consegnato al contribuente e pone quest'ultimo in condizione di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente; non è necessario riprodurre analiticamente le prove dell'Ufficio.
  • Le censure che sollecitano una nuova valutazione di documenti, costi e plusvalenze, o che contestano la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sotto la veste formale di violazione di legge, sono inammissibili in cassazione.
  • La revocazione parziale di una sentenza d'appello fa cessare la materia del contendere solo per la parte travolta dalla revocazione; le statuizioni autonome non incidono sul ricorso per cassazione pendente e continuano a essere scrutinabili.
  • In cassazione, il vizio di motivazione o di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito contenga una statuizione incompatibile con la tesi prospettata, anche se non affronta espressamente ogni singolo argomento della parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniTestamentoSuccessione legittima
RamiTributiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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