Cassazione Civile, Ordinanza n. 30226/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente aveva agito contro la società datrice deducendo di avere svolto, dal 1 febbraio 2009, mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l., corrispondenti alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate, e chiedendo il relativo inquadramento nonché il pagamento delle differenze retributive maturate con gli accessori di legge. Tribunale e Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la prescrizione eccepita dalla società non fosse decorso in corso di rapporto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società insisteva nell'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, sostenendo che i ratei retributivi fossero ormai prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla prescrizione. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come conformato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, in mancanza di un regime di stabilità idoneo a garantire la predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e una tutela adeguata, la prescrizione dei diritti che non fossero già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 decorre dalla cessazione del rapporto. Applicando tale principio, ha osservato che i crediti per differenze retributive riconosciuti dal 1.2.2009 non erano prescritti neppure con riferimento al rateo più risalente alla data del 18 luglio 2012. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato, insieme all'art. 2935 c.c., per affermare che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto nei casi considerati dall'orientamento seguito dalla Corte.
art. 2935 c.c.
Richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, collegato alla possibilità di far valere il diritto solo alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi indicati.
l. n. 92 del 2012
Utilizzata per delineare il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ritenuto privo di un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
d.lgs. n. 23 del 2015
Richiamato, insieme alla l. n. 92 del 2012, per descrivere la disciplina che esclude un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito delle memorie illustrative nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto quando manca un regime di stabilità idoneo a garantire al lavoratore una tutela adeguata contro il licenziamento.
- Per verificare l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi occorre considerare la disciplina del rapporto vigente al momento di maturazione e, in particolare, se alla data spartiacque legislativa il credito fosse già prescritto; in caso contrario, il termine decorre dalla fine del rapporto.
- La prescrizione non può ritenersi maturata in costanza di rapporto quando il credito azionato, alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata, non sia ancora definitivamente prescritto secondo il criterio applicato dalla giurisprudenza di legittimità.
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