Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30558/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2002-2004. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non operasse il raddoppio dei termini di accertamento alla luce della disciplina sopravvenuta nel 2015, poiché gli avvisi erano stati emessi sulla base di un processo verbale di constatazione del 6 giugno 2010. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, dell’art. 1, comma 132, L. 208/2015, nonché degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini dovesse applicarsi perché gli avvisi erano stati notificati il 7 aprile 2011, quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2015. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle riprese a tassazione ai fini IVA e IRPEF, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per tali imposte nei casi di seri indizi di reato, anche se la denuncia penale sia stata archiviata o presentata tardivamente, e anche se gli avvisi erano già stati notificati prima delle modifiche del 2015, le quali non incidono sugli atti già notificati per effetto della disciplina transitoria. Ha invece rigettato il ricorso quanto all’IRAP, osservando che per tale imposta non opera il raddoppio dei termini perché non è prevista sanzione penale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione all’IRAP con rinvio alla CTR della Calabria, che dovrà riesaminare le questioni relative a IVA e IRPEF rimaste assorbite e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015

    richiamato come disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati

  • art. 1, comma 132, L. 208/2015

    ritenuto non ostativo al raddoppio per gli avvisi già notificati anteriormente e per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    prevede il termine di decadenza per l’accertamento IRPEF, raddoppiabile in presenza di seri indizi di reato secondo la disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    prevede il termine di decadenza per l’accertamento IVA, raddoppiabile in presenza di seri indizi di reato secondo la disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 37 d.l. n. 223 del 2006

    richiamato per la versione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 applicabile nel periodo considerato

  • L. n. 248 del 2006

    legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006 richiamata per la disciplina dei termini di accertamento

  • art. 405 c.p.p.

    richiamato per precisare che l’esercizio dell’azione penale non è presupposto necessario per il raddoppio dei termini

  • art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997

    citato nel passaggio sulla disciplina transitoria che salva gli avvisi già notificati

  • artt. 53 e 112 Cost.

    richiamati a sostegno dell’interpretazione che valorizza il favor legis per il raddoppio dei termini quando non incide sul diritto di difesa

  • art. 31 dicembre 2016

    termine temporale di riferimento indicato dalla disciplina transitoria e dalla giurisprudenza citata

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRPEF e IVA opera quando le violazioni accertate integrano fatti penalmente rilevanti e sussistono seri indizi di reato, senza che rilevino l’archiviazione della denuncia, la sua presentazione tardiva o l’esito del procedimento penale.
  • Per gli avvisi di accertamento già notificati relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, le modifiche introdotte nel 2015 non eliminano gli effetti degli atti già notificati, per effetto della disciplina transitoria che li fa salvi.
  • Ai fini del raddoppio dei termini, ciò che conta non è la data della comunicazione di notizia di reato, ma la natura penalmente rilevante delle violazioni tributarie accertate.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile all’IRAP, quando per tale imposta non siano previste sanzioni penali.
  • La sussistenza dei presupposti del raddoppio non è rimessa alla discrezionalità dell’ufficio, ma deve essere verificata dal giudice sulla base di seri indizi di reato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.