Cassazione Civile, Ordinanza n. 30558/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2002-2004. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che non operasse il raddoppio dei termini di accertamento alla luce della disciplina sopravvenuta nel 2015, poiché gli avvisi erano stati emessi sulla base di un processo verbale di constatazione del 6 giugno 2010. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, dell’art. 1, comma 132, L. 208/2015, nonché degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il raddoppio dei termini dovesse applicarsi perché gli avvisi erano stati notificati il 7 aprile 2011, quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2015. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle riprese a tassazione ai fini IVA e IRPEF, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per tali imposte nei casi di seri indizi di reato, anche se la denuncia penale sia stata archiviata o presentata tardivamente, e anche se gli avvisi erano già stati notificati prima delle modifiche del 2015, le quali non incidono sugli atti già notificati per effetto della disciplina transitoria. Ha invece rigettato il ricorso quanto all’IRAP, osservando che per tale imposta non opera il raddoppio dei termini perché non è prevista sanzione penale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione all’IRAP con rinvio alla CTR della Calabria, che dovrà riesaminare le questioni relative a IVA e IRPEF rimaste assorbite e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
richiamato come disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati
art. 1, comma 132, L. 208/2015
ritenuto non ostativo al raddoppio per gli avvisi già notificati anteriormente e per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016
prevede il termine di decadenza per l’accertamento IRPEF, raddoppiabile in presenza di seri indizi di reato secondo la disciplina applicabile ratione temporis
prevede il termine di decadenza per l’accertamento IVA, raddoppiabile in presenza di seri indizi di reato secondo la disciplina applicabile ratione temporis
richiamato per la versione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 applicabile nel periodo considerato
legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006 richiamata per la disciplina dei termini di accertamento
richiamato per precisare che l’esercizio dell’azione penale non è presupposto necessario per il raddoppio dei termini
citato nel passaggio sulla disciplina transitoria che salva gli avvisi già notificati
artt. 53 e 112 Cost.
richiamati a sostegno dell’interpretazione che valorizza il favor legis per il raddoppio dei termini quando non incide sul diritto di difesa
art. 31 dicembre 2016
termine temporale di riferimento indicato dalla disciplina transitoria e dalla giurisprudenza citata
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRPEF e IVA opera quando le violazioni accertate integrano fatti penalmente rilevanti e sussistono seri indizi di reato, senza che rilevino l’archiviazione della denuncia, la sua presentazione tardiva o l’esito del procedimento penale.
- Per gli avvisi di accertamento già notificati relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, le modifiche introdotte nel 2015 non eliminano gli effetti degli atti già notificati, per effetto della disciplina transitoria che li fa salvi.
- Ai fini del raddoppio dei termini, ciò che conta non è la data della comunicazione di notizia di reato, ma la natura penalmente rilevante delle violazioni tributarie accertate.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all’IRAP, quando per tale imposta non siano previste sanzioni penali.
- La sussistenza dei presupposti del raddoppio non è rimessa alla discrezionalità dell’ufficio, ma deve essere verificata dal giudice sulla base di seri indizi di reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →