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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo nel quale era riportato un accertamento esecutivo per IRES, IRAP e IVA 2009. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo non validamente notificato l’atto presupposto, perché la notifica era stata eseguita con il rito degli irreperibili senza adeguata prova delle ricerche nel Comune del domicilio fiscale della società. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e 140 e 145 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse stata correttamente eseguita per irreperibilità assoluta della società e del legale rappresentante; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, essendo l’atto presupposto regolarmente notificato e ormai definitivo per mancata impugnazione, il ricorso avverso l’estratto di ruolo sarebbe stato inammissibile.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede che il messo notificatore svolga ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare che il trasferimento non sia solo un mutamento di indirizzo nello stesso Comune; nel caso concreto, l’Agenzia non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che tali ricerche fossero state effettivamente svolte e riferibili alla notifica in esame. Ha quindi confermato la decisione di merito sulla mancata prova della rituale notificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    La notifica per irreperibilità assoluta è ammessa solo se il destinatario sia davvero trasferito in luogo sconosciuto; il messo notificatore deve svolgere adeguate ricerche, soprattutto nel Comune del domicilio fiscale, per escludere un semplice cambio di indirizzo nello stesso Comune.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma non ritenuto decisivo perché la Corte ha risolto la questione sulla base della disciplina speciale delle notifiche tributarie e della prova delle ricerche effettuate.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la notificazione alla società, ma non valorizzato ai fini della decisione, essendo centrale la verifica della ritualità della procedura per irreperibilità assoluta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato con riferimento all’impugnabilità dell’estratto di ruolo e degli atti tributari presupposti.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai termini di impugnazione dell’atto impositivo e alla dedotta definitività per mancata tempestiva impugnazione.

Massime di principio

  • La notifica dell’atto tributario eseguita con il rito degli irreperibili richiede la prova dell’effettivo svolgimento di ricerche idonee a verificare che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto, e non abbia semplicemente mutato indirizzo nello stesso Comune.
  • In sede di legittimità, chi deduce la ritualità della notifica deve fornire una documentazione che consenta di verificare che le ricerche richieste dalla legge siano state effettivamente compiute dal messo notificatore e siano riferibili a quella specifica notificazione.
  • Un certificato anagrafico o documentazione sul domicilio/residenza del rappresentante legale, da solo, non basta a provare l’avvenuto espletamento delle ricerche poste a carico del notificante.
  • Se manca la prova della rituale notificazione dell’atto presupposto, resta legittima l’impugnazione dell’estratto di ruolo fondata su tale vizio; la questione sulla definitività dell’atto diviene assorbita.
  • Quando il primo motivo di ricorso è infondato e attiene alla validità della notificazione dell’atto presupposto, il motivo che presuppone la regolare notificazione e la conseguente decadenza dall’impugnazione può restare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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