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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenuta la causa decisa su questioni di diritto e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva assoggettato alla fiscalità indiretta, in misura proporzionale, l'atto istitutivo di un trust e il relativo conferimento di beni. In primo grado la contribuente, quale trustee del trust, aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ribaltato l'esito. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, che la costituzione del trust non determinava alcun trasferimento definitivo di proprietà, poiché il trustee riceveva i beni solo per amministrarli e custodirli nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato; pertanto l'atto avrebbe dovuto scontare imposta di registro in misura fissa, non proporzionale, così come le imposte ipotecaria e catastale. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché la costituzione del fondo in trust integrasse un trasferimento di ricchezza.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Il tributo sulle successioni e donazioni presuppone un effettivo indice di ricchezza; il mero atto istitutivo o di dotazione del trust non realizza di per sé tale indice.

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 conv. con modif. dalla L. n. 286/2006

    L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta anche per i vincoli di destinazione, ma non al momento della costituzione del trust o dell'atto di dotazione patrimoniale, bensì solo all'eventuale trasferimento finale ai beneficiari.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non comporta di regola un effetto traslativo definitivo, poiché il trustee acquista una mera intestazione funzionale all'amministrazione e alla segregazione patrimoniale in vista del successivo ritrasferimento ai beneficiari.
  • L'atto istitutivo e l'atto di dotazione patrimoniale del trust sono fiscalmente neutri quanto all'imposta sulle successioni e donazioni, perché non realizzano ancora un effettivo arricchimento del trustee o dei beneficiari.
  • Ai fini della tassazione del trust, il presupposto impositivo rilevante è l'eventuale trasferimento finale dei beni al beneficiario, che costituisce l'unico indice di ricchezza fiscalmente apprezzabile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una errata qualificazione giuridica del trust come trasferimento definitivo, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • La motivazione è solo apparente se la sentenza fornisce una spiegazione, ancorché giuridicamente errata, del proprio convincimento; la mera erroneità della motivazione non coincide automaticamente con la sua nullità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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