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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2006 e di un avviso di intimazione relativo a IRAP 1998, notificati al contribuente. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo prescritte le pretese, assumendo la prescrizione quinquennale per i crediti erariali e triennale per le tasse automobilistiche. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la prescrizione dovesse essere considerata decennale. Il controricorrente ha resistito, deducendo anche che l'avviso di intimazione comprendeva sanzioni e interessi soggetti a prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso dell'Amministrazione: ha ritenuto che la censura fosse infondata quanto alla tassa automobilistica, perché su tale punto non era stata specificamente impugnata la statuizione sulla prescrizione triennale e comunque il credito risultava prescritto; ha invece accolto il motivo con riferimento all'IRAP, affermando che il relativo credito erariale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Ha inoltre condiviso la deduzione del controricorrente secondo cui sanzioni e interessi erano soggetti, rispettivamente, a prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per determinare l'effettivo ammontare del credito non prescritto e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    È richiamato per i crediti aventi natura periodica e per gli interessi moratori, soggetti a prescrizione quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito erariale per IRAP è ricondotto al termine ordinario decennale, poiché non si tratta di prestazione periodica.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Massime di principio

  • La definitività di una cartella di pagamento o di un atto di riscossione non trasforma, di per sé, la prescrizione sostanziale breve del credito in prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel contenzioso sulla riscossione occorre distinguere, anche all'interno dello stesso atto, tra le diverse componenti del credito, perché ciascuna può essere soggetta a un diverso termine di prescrizione in ragione della propria natura giuridica.
  • I crediti erariali non periodici, come l'IRAP, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; non opera automaticamente il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • Le tasse automobilistiche, come pure sanzioni e interessi, possono essere soggette a termini prescrizionali brevi distinti dal termine ordinario, con conseguente necessità di una verifica separata della prescrizione per ogni voce richiesta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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