Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, ritenendo sussistenti le condizioni per decidere nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti, con conseguente caducazione degli avvisi di accertamento ICI oggetto di causa. Ha inoltre condannato il comune resistente alle spese del giudizio di cassazione e compensato le spese del merito in ragione della peculiarità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, emessi da un comune nei confronti della proprietaria di un immobile e poi contestati dai suoi eredi. I contribuenti sostenevano, in sintesi, che il lastrico solare non fosse autonomamente assoggettabile a ICI perché privo di un valore autonomo rispetto al fabbricato; denunciavano inoltre la nullità della sentenza di appello per motivazione meramente apparente e censuravano l'affermazione della correttezza della motivazione degli accertamenti. La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo e lo ha ritenuto manifestamente fondato, richiamando precedenti secondo cui, ai fini ICI, la nozione di fabbricato è unitaria e l'imposta sul fabbricato di nuova costruzione si collega all'ultimazione dei lavori o alla precedente utilizzazione, senza che sia rilevante una scomposizione in piani o porzioni. Nel caso concreto, poiché non risultava nemmeno iniziata un'opera di sopraelevazione, il lastrico solare non poteva essere considerato autonomamente imponibile. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
La nozione di fabbricato ai fini ICI è unitaria; per il fabbricato di nuova costruzione l'assoggettamento all'imposta decorre dall'ultimazione dei lavori o, se anteriore, dall'utilizzazione, senza frazionamenti per piani o porzioni.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6
La disposizione sull'utilizzazione edificatoria dell'area non si applica quando l'imposizione riguarda un fabbricato di nuova costruzione già disciplinato dall'art. 2.
art. 380 bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la base imponibile va individuata secondo la disciplina del fabbricato e non mediante un'autonoma tassazione di singole porzioni dell'edificio, se l'opera edilizia non ha ancora raggiunto i presupposti di ultimazione o utilizzazione previsti dalla legge.
- Un lastrico solare non è autonomamente assoggettabile a ICI in assenza di un effettivo avvio di opere di sopraelevazione o di altri elementi che ne facciano emergere una distinta capacità imponibile rispetto al fabbricato cui accede.
- Quando il motivo accolto è assorbente, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti e non richiedono esame nel merito.
- Se la decisione di merito è erronea e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito, con pronuncia sostitutiva su ricorso introduttivo e spese.
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