Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un dazio antidumping versato nell'anno 2007. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro il diniego; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado con motivazione estremamente sintetica e sostanzialmente adesiva alla pronuncia precedente. L'Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la proroga del termine per chiedere il rimborso del dazio antidumping; con il secondo ha denunciato il vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello, perché resa per relationem alla decisione di primo grado senza autonoma disamina dei motivi di appello e senza reale confronto con le censure proposte.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, poiché si limitava a una generica adesione alla decisione di primo grado, con affermazioni apodittiche e senza riportare né gli argomenti della sentenza appellata né il contenuto delle censure di gravame. Accolto il secondo motivo, il primo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla quando la motivazione non esprime un autonomo processo deliberativo
Massime di principio
- È nulla, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione meramente apparente, ossia quella che non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La sentenza d'appello motivata per relationem alla decisione di primo grado è legittima solo se il giudice di secondo grado svolge un effettivo esame critico dei motivi di gravame e rende percepibile il proprio percorso decisionale; una generica adesione alla sentenza appellata non è sufficiente.
- Quando il motivo di ricorso denuncia con successo la nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In sede di legittimità, la Corte può cassare con rinvio la decisione impugnata quando il vizio concerne il difetto di motivazione idoneo a impedire il controllo sulla correttezza della decisione di merito.
Come è indicizzato
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