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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38046/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2007. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che le fatture e gli assegni posti a base dell'accertamento fossero falsi o comunque a lui non riconducibili, di non aver mai emesso tali fatture, di non aver mai ricevuto gli assegni, di non aver mai svolto le prestazioni indicate e di essere estraneo alla costituzione e gestione della ditta individuale a lui intestata. In sede di merito lamentava anche di non aver ottenuto la documentazione richiesta agli uffici fiscali e chiedeva l'ordine di esibizione, oltre a sostenere che la pendenza di una querela per i fatti denunciati imponesse la sospensione del giudizio. Con il ricorso per cassazione deduceva: difetto o inadeguatezza di motivazione della sentenza d'appello; violazione delle regole sul disconoscimento di scritture private e sull'efficacia probatoria delle fatture sottoscritte; violazione dell'onere della prova e dei limiti all'utilizzo di documenti asseritamente falsi; omesso esame della sua richiesta di esibizione documentale; mancata sospensione per pregiudiziale penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente o separatamente, e ha confermato la decisione della CTR che aveva rigettato l'appello del contribuente. Ha escluso la nullità per difetto di motivazione, ritenendo la motivazione della CTR sintetica ma sufficiente; ha affermato che il disconoscimento della firma sulle fatture non ne impedisce, di per sé, l'utilizzo ai fini della prova del rapporto sottostante, che va valutato nel complessivo quadro indiziario; ha ribadito che, in caso di evasore totale, l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici e che l'onere di dimostrare l'estraneità ai fatti grava sul contribuente; ha inoltre osservato che l'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire all'inerzia probatoria della parte, e che la mera presentazione di una querela non impone la sospensione necessaria del processo civile/tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese perché l'Agenzia delle entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, inclusa la disciplina sul disconoscimento delle scritture private e sui poteri istruttori del giudice.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure sul diritto di difesa; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo diverso da quello processuale sulla residualità dell'ordine di esibizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e idonea a rendere percepibile il percorso logico del giudice.

  • artt. 214 e 216 c.p.c.

    Il disconoscimento tempestivo della firma comporta l'inutilizzabilità della scrittura se non venga attivata la verificazione; tuttavia la disciplina opera nei limiti della concreta rilevanza probatoria del documento.

  • art. 215 c.p.c.

    La parte contro cui è prodotta una fattura non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi di tale norma, poiché la fattura non è equiparata, di regola, a scrittura privata avente valore formale pieno.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che, in presenza di elementi indiziari significativi e di evasione totale, l'onere di dimostrare l'estraneità ai fatti può ricadere sul contribuente; l'Ufficio può fondare l'accertamento su presunzioni semplici.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non accolto come limite all'utilizzo probatorio degli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio.

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'uso di documenti asseritamente falsi; la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento probatorio fondato anche su presunzioni e quadro indiziario.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha confermato che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, se logicamente argomentata, non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"

    Ai fini IVA, l'emittente resta debitore dell'imposta indicata in fattura anche se l'operazione è inesistente; la regola tutela l'interesse erariale e impedisce che il destinatario possa indebitamente detrarre l'imposta.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per affermare che, in caso di evasore totale, l'Ufficio può determinare il reddito anche con metodo induttivo, avvalendosi di presunzioni semplici.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio discrezionale e residuale, esperibile solo quando la prova non sia altrimenti acquisibile e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte.

  • art. 213 c.p.c.

    Le richieste di informazioni alla pubblica amministrazione hanno natura sussidiaria e richiedono rilevanza e concludenza dello specifico mezzo di prova.

  • art. 295 c.p.c.

    La mera presentazione di una querela non integra di per sé la pregiudizialità penale idonea a imporre la sospensione necessaria del processo.

  • artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati come base dell'accesso documentale difensivo; la Corte li distingue dai poteri istruttori del giudice, sottolineando la residualità di questi ultimi.

  • art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241

    L'accesso documentale difensivo è uno strumento autonomo che la parte deve, ove possibile, attivare per procurarsi la prova fuori dal processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il disconoscimento della firma apposta su una fattura può incidere sulla provenienza del documento, ma non esclude automaticamente la sua utilizzabilità quando l'Ufficio lo valorizzi insieme ad altri elementi del quadro probatorio.
  • La fattura non è, di regola, equiparata a una scrittura privata con pieno valore formale tale da imporre, in ogni caso, il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.; il giudice deve comunque valutare l'intero compendio indiziario.
  • In presenza di accertamento fondato su elementi indiziari gravi e coerenti, e soprattutto quando il contribuente è qualificabile come evasore totale, l'Amministrazione può procedere a determinazione induttiva del reddito anche mediante presunzioni semplici.
  • Ai fini dell'IVA, l'emittente della fattura resta tenuto al pagamento dell'imposta indicata nel documento anche se la fattura riguarda operazioni inesistenti, in base al principio di cartolarità e alla tutela dell'interesse erariale.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale e discrezionale: non può essere utilizzato per colmare carenze probatorie della parte quando la documentazione sia acquisibile con l'ordinaria diligenza, anche tramite accesso agli atti o richiesta alle banche.
  • La mera proposizione di una querela o denunzia non determina automaticamente la sospensione del processo per pregiudiziale penale, mancando di per sé l'attualità di un giudizio penale idoneo a condizionare la decisione civile o tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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