Cassazione Civile, Ordinanza n. 01144/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da una verifica della Guardia di Finanza eseguita presso una società operante nel commercio di legname, all’esito della quale furono contestate operazioni di acquisto e vendita ritenute inesistenti, con emissione di atti di contestazione sanzioni e avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 2012 e 2013 nei confronti di due società tra loro collegate. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo non provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni e valorizzando, tra l’altro, una sentenza penale definitiva di assoluzione emessa dal GIP nei confronti del legale rappresentante della società contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; (2) violazione del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario e dei limiti del giudicato penale, censurando l’uso della sentenza penale di assoluzione come prova decisiva; (3) violazione della disciplina IVA sulle operazioni con soggetto estero e sulla qualificazione delle operazioni come non imponibili; (4) violazione della norma sanzionatoria collegata alla contestata evasione; (5) nullità della sentenza per uso di documentazione prodotta in giudizio che si assumeva inutilizzabile perché non esibita nella fase amministrativa di controllo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, il primo, il terzo e il quarto motivo, ha respinto il quinto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati. In particolare, ha escluso che la sentenza di assoluzione emessa dal GIP possa produrre automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario, perché l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 87/2024, si riferisce alle assoluzioni dibattimentali irrevocabili e non alle decisioni emesse all’esito dell’udienza preliminare. Ha inoltre ribadito che, una volta fornita dall’Amministrazione una prima dimostrazione logica e documentale dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse, e che non bastano fatture, regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto non specificamente dimostrata l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, poiché non era chiarito quali documenti fossero stati richiesti in sede amministrativa e con quale base normativa.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti è stata disattesa perché le censure consentivano di individuare i capi impugnati e le questioni dedotte senza richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge richiamati dall’Agenzia nei motivi accolti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di nullità della sentenza, poi respinto.
Richiamato per la disciplina dell’accertamento e dell’onere probatorio in materia di imposte dirette.
artt. 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per la disciplina IVA e per la prova delle operazioni contestate.
Richiamati per il riparto dell’onere della prova e l’uso delle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato per escludere che la decisione penale abbia, di per sé, efficacia automatica di giudicato nel processo tributario.
Richiamato in tema di poteri istruttori e di prova nel processo tributario.
artt. 46 e 47 d.l. n. 331/1993
Richiamati in relazione alla disciplina IVA delle operazioni con soggetti esteri.
Richiamato per qualificare come fuori campo IVA talune operazioni con il soggetto ungherese.
Richiamato in relazione alla fatturazione e alla qualificazione IVA delle operazioni.
Richiamato per il profilo sanzionatorio, che il giudice di rinvio dovrà riesaminare se collegato alla ripresa d’imposta.
Richiamato dal quinto motivo in tema di preclusioni documentali nel procedimento di accertamento.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal quinto motivo in tema di inutilizzabilità della documentazione non esibita in verifica.
La Corte ne circoscrive l’applicazione alle sentenze penali dibattimentali irrevocabili di assoluzione; non si estende alle sentenze del GIP emesse all’udienza preliminare.
È la fonte che ha introdotto l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, qualificata come ius superveniens ma non applicabile alla fattispecie concreta.
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario; può essere solo valutata come elemento di prova, salvo il diverso regime introdotto dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 nei soli casi espressamente previsti.
- L’efficacia preclusiva dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 riguarda soltanto le assoluzioni dibattimentali irrevocabili pronunciate con formule di merito; non si estende alle decisioni adottate dal giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza preliminare.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la fittizietà dell’operazione, incombe sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola esibizione di fatture, nella regolarità formale della contabilità o nell’uso di mezzi di pagamento, perché tali elementi sono compatibili anche con operazioni solo apparenti.
- Quando la documentazione non esibita in sede di verifica è prodotta in giudizio, la sua inutilizzabilità richiede la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, dei presupposti normativi e fattuali della preclusione; non basta un generico richiamo alla mancata esibizione amministrativa.
- In presenza di un accertamento fondato su operazioni considerate inesistenti, l’eventuale disciplina sanzionatoria collegata alla ripresa d’imposta va riesaminata unitamente all’esito della contestazione principale.
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