Cassazione Civile, Ordinanza n. 25233/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a fronte di una richiesta DOCFA della contribuente per l'attribuzione in categoria del gruppo E a un immobile adibito a serbatoio di stoccaggio di acqua potabile, rettificava il classamento proponendo la categoria D/7 e determinando la rendita. La società impugnava l'atto sostenendo che l'immobile dovesse essere classificato in E/3; in primo grado la CTP annullava l'avviso, mentre la CTR del Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo corretta la categoria E/3 perché l'immobile era destinato a una funzione pubblica. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione del R.D. 652/1939 e del d.P.R. 1142/1949, censurando l'erroneo riferimento della CTR alla funzione di pubblica utilità svolta dall'ente utilizzatore e chiedendo di valorizzare invece le caratteristiche oggettive del bene, che avrebbero imposto il classamento in D/7. La società proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando, ai sensi degli artt. 7 l. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 24 Cost., l'insufficienza della motivazione dell'avviso per mancata esplicitazione delle ragioni della diversa classificazione rispetto a quella proposta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha cassato la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato le spese del merito e condannato la società a rifondere le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, nella classificazione catastale, contano le caratteristiche oggettive e funzionali dell'immobile e non la sola destinazione a servizio pubblico: gli impianti del servizio idrico integrato hanno natura economica e non rientrano nella categoria E, riservata a fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive, ma nel gruppo D, in particolare nella categoria D/7. Quanto al ricorso incidentale, la motivazione dell'avviso è stata reputata sufficiente perché, in caso di rettifica di una proposta DOCFA senza variazioni della consistenza, basta l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza ulteriore spiegazione comparativa tra la categoria proposta e quella attribuita.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del classamento catastale; la Corte lo applica nel senso che la categoria va individuata in base alle caratteristiche oggettive del bene.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato quale regolamento del nuovo catasto edilizio urbano; le categorie catastali sono definite in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla società per censurare la motivazione dell'avviso; la Corte ritiene tuttavia sufficiente la motivazione per relationem ai dati oggettivi in caso di rettifica DOCFA senza variazioni dell'immobile.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la Corte esclude un onere motivazionale ulteriore rispetto all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla società a sostegno della censura di difetto di motivazione; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
L. 1 agosto 1939, n. 1249
Richiamata quale legge base del nuovo catasto edilizio urbano.
art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato per il procedimento di classamento su proposta DOCFA.
Richiamato in relazione alla procedura DOCFA.
art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per affermare che categorie e classi dipendono dalle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'immobile.
L. 14 novembre 2006, n. 262, art. 2, comma 40
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
La Corte la legge come indice di incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale dell'immobile.
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
Richiamata per affermare che il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
Richiamato per qualificare il servizio idrico integrato come servizio pubblico da gestire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
Richiamato per affermare che la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
Richiamato per descrivere i servizi pubblici locali a rilevanza economica.
art. 117 Cost., comma 2, lett. e) e lett. s)
Richiamato nel passaggio sulla riconducibilità del servizio idrico integrato alle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente.
Richiamato per la nozione di attività imprenditoriale in relazione al requisito teleologico minimo dell'attività economica.
Richiamato in relazione all'esito referendario che ha inciso sull'art. 154 del d.lgs. 152/2006.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive, tipologiche e funzionali dell'immobile, non la sola natura pubblicistica dell'attività svolta dal soggetto che lo utilizza.
- Gli immobili che ospitano impianti del servizio idrico integrato, quando l'attività abbia natura economica e sia esercitata secondo criteri di efficienza, economicità e copertura dei costi tramite tariffa, non appartengono alla categoria E ma al gruppo D, e in particolare alla categoria D/7 per gli impianti industriali.
- La categoria E è riservata a fabbricati con connotazione tipologico-funzionale e costruttiva tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive; la destinazione a servizio pubblico non basta a giustificarne l'appartenenza.
- In caso di rettifica di classamento su proposta DOCFA, quando non vi siano variazioni nella consistenza dell'immobile, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, senza necessità di spiegare ulteriormente perché sia stata scelta una categoria diversa da quella proposta.
- La motivazione dell'avviso catastale va valutata in relazione alla predeterminazione legale delle categorie e delle classi, sicché l'inquadramento dell'immobile è comprensibile per il destinatario già sulla base dei dati identificativi e della classificazione adottata.
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