Cassazione Civile, Ordinanza n. 23133/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avviso di accertamento per IRPEF 2004 aveva recuperato a tassazione, sulla base dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, maggiori redditi non dichiarati per circa 368 mila euro, corrispondenti alla differenza tra versamenti complessivi sui conti e somme giustificate in sede amministrativa e contenziosa. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP e poi alla CTR, ma i giudici di merito avevano confermato l'accertamento. In cassazione il ricorrente ha proposto dodici motivi: ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione dei provvedimenti, omesso esame e omessa pronuncia su prove e difese, violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, erronea applicazione della disciplina dei controlli bancari, mancato contraddittorio preventivo, omessa pronuncia sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, illegittimità delle sanzioni e nullità dell'avviso per illeggibilità della firma del dirigente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza e genericità, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico quali documenti o prove fossero stati trascurati e in che misura fossero decisivi. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che l'accertamento fondato sui versamenti bancari era legittimo, che le movimentazioni non giustificate costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti di maggior reddito, che l'onere della prova contraria gravava sul contribuente, che i poteri istruttori sui conti bancari si applicano anche ai non imprenditori e non lavoratori autonomi, che non era necessario un previo interpello specifico sulle operazioni bancarie, che eventuali omissioni motivate su questioni di diritto erano irrilevanti se la soluzione era corretta, che la doglianza sulle sanzioni era assorbita dal rigetto dell'accertamento principale, e che l'illeggibilità della firma non comportava nullità dell'avviso se l'atto risultava comunque riferibile all'Ufficio impositore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È il parametro dei motivi di ricorso utilizzato per incardinare censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fonda.
L'omessa pronuncia è esclusa quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della questione dedotta.
Richiamato dal ricorrente quale regola sulla valutazione delle prove, ma la Corte non ne ravvisa violazione.
Richiamato dal ricorrente quale regola sulla valutazione delle prove, ma la Corte ritiene corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito.
L'onere della prova resta regolato in modo tale che, una volta offerte dall'Ufficio presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire prova contraria.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono integrare il fatto noto da cui inferire, in via presuntiva, il maggior reddito.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 600/1973
Le indagini bancarie sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti che non esercitano impresa o lavoro autonomo; la pronuncia costituzionale richiamata incideva solo sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, non sui versamenti.
art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973
L'accertamento fondato sui versamenti bancari non è un accertamento sintetico da incrementi patrimoniali, ma un accertamento analitico-sintetico.
art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973
La regola della ripartizione in quote costanti degli incrementi patrimoniali non si applica al caso deciso, perché qui l'Ufficio ha utilizzato i soli versamenti bancari.
Invocato dal ricorrente sul contraddittorio e sulle garanzie del contribuente, ma la Corte esclude l'obbligo di preventiva convocazione per le movimentazioni bancarie.
L'avviso di accertamento non è nullo per illeggibilità della firma se, per le circostanze complessive, risulta comunque riferibile all'Ufficio competente.
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari, ma la Corte ritiene non decisiva l'illeggibilità della firma quando l'atto sia riconducibile all'Ufficio.
Richiamato sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, senza che ne derivi nullità dell'avviso nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro delle doglianze sulla motivazione e sul contraddittorio, ma non accolto.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude il vizio denunciato.
La sentenza è nulla solo se manca del tutto o è solo apparente la motivazione; nel caso concreto la motivazione di merito è ritenuta sufficiente.
Richiamato per il contenuto della motivazione, ma non risulta violato.
Richiamato per il requisito motivazionale delle sentenze tributarie, ritenuto rispettato.
Norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.
Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci il mancato esame di documenti o prove è necessaria un'indicazione specifica e autosufficiente del contenuto degli atti, della loro produzione e della loro decisività; la generica evocazione di "copiosa documentazione" non consente il controllo di legittimità.
- In tema di accertamento tributario fondato su movimentazioni bancarie, i versamenti non giustificati costituiscono elementi presuntivi idonei a fondare il maggior reddito, purché siano gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente fornire prova contraria sulla lecita provenienza delle somme.
- Le indagini sui conti correnti possono essere utilizzate anche nei confronti di contribuenti non imprenditori e non lavoratori autonomi; la limitazione di illegittimità costituzionale richiamata riguarda i prelevamenti dei lavoratori autonomi e non incide sui versamenti.
- L'accertamento fondato sui versamenti bancari non va confuso con l'accertamento sintetico da incrementi patrimoniali disciplinato dalla regola della ripartizione in quote costanti; se la pretesa deriva dai versamenti, non opera tale meccanismo.
- Nel contenzioso tributario non è richiesto un obbligatorio previo interpello specifico del contribuente sulle operazioni bancarie oggetto di verifica, essendo sufficiente la legittima acquisizione dei dati finanziari e la loro valutazione ai fini dell'accertamento.
- La firma illeggibile sull'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto se, dalle circostanze complessive, la provenienza dall'Ufficio è comunque inequivoca.
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