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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna emessa dalla Corte dei conti per responsabilità amministrativo-contabile, in solido con altro soggetto, al pagamento in favore della Regione Emilia-Romagna della somma corrispondente a un contributo regionale erogato a una società per un progetto finanziato con fondi POR-FESR. Secondo i giudici contabili, il progetto non fu realizzato come previsto: i beni acquistati sarebbero stati dismessi, i locali svuotati, non sarebbe stata assunta la prevista manodopera e l'attività sarebbe stata cessata in violazione del bando. Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza della Corte dei conti deducendo: 1) nullità per omessa decisione sulla posizione di altri convenuti, in particolare della società fallita; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il coinvolgimento dell'altro amministratore, la destinazione delle somme, la permanenza dei beni aziendali in altri locali e l'assenza di dolo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato capitoli di prova e documenti, nonché per non avere rilevato la decadenza della contestazione oltre il termine previsto dal bando.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero estranee ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, unico ambito entro il quale è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 207 del codice di giustizia contabile. I motivi dedotti miravano infatti a contestare errores in procedendo e in iudicando, cioè la valutazione del merito, la prova, l'omessa pronuncia e la decadenza, senza denunciare alcuno sconfinamento o difetto di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della posizione solo formale del controricorrente pubblico ministero contabile e della mancata partecipazione della curatela fallimentare intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso soltanto per censure attinenti alla giurisdizione, non per errores in procedendo o in iudicando.

  • art. 362 c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale del ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice speciale, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 207 cod. giust. cont.

    Le decisioni della Corte dei conti ... possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione ... per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    Conferma il limite oggettivo del controllo di legittimità sulle decisioni contabili alle sole questioni di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure formulate dal ricorrente rientravano nelle tipiche doglianze di violazione di legge, nullità e omesso esame, quindi erano estranee al sindacato consentito in cassazione contro la Corte dei conti.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di disponibilità e valutazione della prova è stata ritenuta una critica di merito, non idonea a fondare il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammissibile soltanto quando denunci un difetto di giurisdizione in senso assoluto o relativo, ossia uno sconfinamento nella sfera di altro potere o di altro giudice, oppure un arretramento rispetto a una materia giurisdizionalmente cognoscibile.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione sulle decisioni del giudice contabile in un terzo grado di merito: censure relative a omessa pronuncia, valutazione delle prove, omesso esame di fatti o errata applicazione di norme sostanziali e processuali restano estranee al perimetro dell'art. 111, comma 8, Cost.
  • La nozione di "motivi inerenti alla giurisdizione" non può essere estesa in senso evolutivo fino a ricomprendere errores in procedendo o in iudicando, poiché ciò sarebbe incompatibile con il dato costituzionale e con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.
  • Quando il ricorrente contesta soltanto il modo in cui il giudice speciale ha esercitato il potere giurisdizionale, egli riconosce implicitamente la giurisdizione del giudice stesso; in tale ipotesi il ricorso è inammissibile perché manca la deduzione di un vizio di giurisdizione vero e proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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