Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto all'autorità di regolazione il riconoscimento e il pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di integrazione tariffaria per il periodo 1961-1986 e quanto, secondo la società, avrebbe dovuto esserle corrisposto includendo anche l'utile d'impresa. Dopo una prima istanza del 2006 e una risposta dell'autorità del 2011 che dichiarava prescritto il diritto all'utile, il giudizio era stato respinto dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo denunciando violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo e eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse erroneamente affermato la prescrizione del diritto e avesse confuso la domanda di accertamento della mancata corresponsione dell'integrazione tariffaria con la diversa questione dei criteri di computo dell'utile d'impresa; in particolare, secondo la ricorrente, prima del 2006 mancavano i criteri per determinare la componente utile e non era quindi possibile far decorrere la prescrizione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in realtà contestasse l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione e quindi un error in iudicando del Consiglio di Stato. Tale doglianza attiene ai limiti interni della giurisdizione e non è deducibile con il ricorso ex art. 362 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per i limiti esterni della giurisdizione, non per errori di merito o di rito commessi dal giudice speciale.
Consente il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione solo nei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare errori del giudice speciale nell'interpretazione o applicazione della legge, nella ricostruzione della domanda o nella decorrenza della prescrizione, poiché tali censure attengono ai limiti interni della giurisdizione.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale travalichi la propria sfera attribuendosi poteri riservati ad altro potere dello Stato, neghi in radice la tutela giurisdizionale in una materia giustiziabile o si sostituisca alla volontà della pubblica amministrazione in modo radicale; non basta una soluzione interpretativa ritenuta errata.
- La deduzione di un'omessa pronuncia o di una erronea interpretazione della pretesa azionata può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se la domanda sia stata ritenuta estranea alla giurisdizione del giudice adito; se invece il giudice decide nel merito la controversia, l'eventuale errore resta interno alla giurisdizione.
- La decorrenza della prescrizione individuata dal giudice amministrativo nell'ambito della decisione sulla spettanza di un credito integra una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione come vizio di giurisdizione.
Come è indicizzato
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