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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un Comune contro una Comunità montana per il pagamento di una somma pari alla percentuale del ricavato del taglio dei boschi, dovuta in forza di un atto di delega per la gestione di beni agro-silvo-pastorali. La Comunità montana si è opposta al decreto e, chiamando in garanzia la Regione, ha sostenuto che il proprio inadempimento verso il Comune dipendesse dalla mancata erogazione, da parte regionale, delle risorse previste dalla normativa regionale per la gestione liquidatoria delle comunità montane in via di estinzione. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo limitatamente alla domanda verso la Regione, la causa è stata riassunta davanti al T.A.R., che ha poi sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo invece sussistente la giurisdizione ordinaria. Il motivo decisivo riguarda dunque la qualificazione della domanda di manleva: se essa investa una posizione di interesse legittimo, per la presenza di potere autoritativo regionale, oppure un diritto soggettivo discendente da un obbligo vincolato di legge di destinare risorse a copertura dei debiti delle comunità montane.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla Comunità montana nei confronti della Regione Molise. Ha ritenuto che l’obbligo regionale di destinare risorse per far fronte alla massa debitoria delle comunità montane in estinzione fosse vincolato e privo di discrezionalità autoritativa, sicché la pretesa della Comunità montana era azionabile come diritto soggettivo davanti al giudice ordinario. La Corte ha inoltre osservato che la domanda di manleva costituiva garanzia impropria, riflesso della domanda principale del Comune, e condivideva quindi il medesimo radicamento nella giurisdizione ordinaria. È stato cassato il capo della pronuncia del Tribunale di Isernia che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c.

    richiamato solo quale base procedurale per le conclusioni del pubblico ministero nel conflitto di giurisdizione

  • art. 9, comma 9, L.R. Molise 22 gennaio 2010, n. 3

    "per il sostegno alla gestione delle Comunità montane in via di estinzione è costituito ... un apposito fondo ..."

    la norma istituisce un fondo regionale e destina risorse alla copertura di specifiche spese delle comunità montane in estinzione

  • art. 10, comma 10, L.R. Molise 24 marzo 2011, n. 6

    "la Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per far fronte alla massa debitoria ... delle soppresse Comunità montane"

    la disposizione configura un obbligo regionale di destinazione di risorse per la copertura della massa debitoria delle comunità montane soppresse

  • art. 27, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    è richiamato per evidenziare che la legge regionale disciplina le comunità montane anche quanto ai criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e dell’Unione europea

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    richiamato per escludere, nel caso concreto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma procedurale menzionata nel testo per le conclusioni scritte del pubblico ministero

Massime di principio

  • Quando la pretesa verso la pubblica amministrazione deriva da una norma che impone alla stessa un obbligo di destinazione di risorse finanziarie vincolato nell'an, nel quando e nel quantum, la situazione giuridica dedotta è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche per la domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto verso un terzo, se tale domanda è accessoria alla domanda principale e condivide il medesimo petitum sostanziale, senza che rilevi una diversa qualificazione derivante da un rapporto interno con la pubblica amministrazione.
  • La presenza di una legge regionale che preveda il sostegno finanziario a enti in via di estinzione non implica, di per sé, l’esercizio di potere amministrativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa, quando l’amministrazione si limita a dare attuazione a un obbligo legale non discrezionale.
  • Per distinguere tra giurisdizione ordinaria e amministrativa occorre guardare al petitum sostanziale e al fatto costitutivo della pretesa, verificando se la controversia investa un potere autoritativo oppure un obbligo patrimoniale imposto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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