Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto del deposito, da parte del Comune ricorrente, di atto di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo tra le parti. Poiché gli intimati non si erano costituiti, non ha regolato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso anche il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta da un privato nei confronti del Comune per ottenere la restituzione di una somma di denaro versata all'amministrazione per il rinnovo di una concessione cimiteriale perpetua rilasciata nel 1949. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Comune, ritenendo la lite devoluta al giudice ordinario perché avente contenuto meramente patrimoniale. Il Comune aveva proposto appello, chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la devoluzione della controversia al giudice amministrativo. Nel corso dell'appello era intervenuto il decesso dell'originario attore; il Comune aveva riassunto il giudizio notificando il ricorso e il decreto agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il difensore del defunto, e non nell'ultimo domicilio del de cuius. La Corte d'appello aveva ritenuto inesistente tale notificazione ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., e, constatata l'inerzia del Comune nel chiederne la rinnovazione, aveva dichiarato estinto il giudizio di appello, assorbendo i motivi di gravame. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Comune denunciava violazione della giurisdizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere preliminarmente sulla questione di giurisdizione, che almeno una degli eredi si era ritualmente costituita, e che il ricorso per riassunzione aveva comunque raggiunto il suo scopo; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza e la declaratoria di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto, osservando che la riassunzione era inesistente e che correttamente la Corte d'appello aveva prioritariamente verificato la valida instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
richiamato per sostenere che la controversia relativa al pagamento/rinnovo della concessione cimiteriale aveva contenuto meramente patrimoniale e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario
art. 303, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare l'inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi effettuata collettivamente e impersonalmente presso il difensore del defunto e non presso l'ultimo domicilio del de cuius
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, in caso di rinuncia al ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In caso di interruzione del giudizio per morte della parte, la riassunzione deve essere validamente notificata agli eredi secondo le forme previste; una notificazione inesistente non sana il contraddittorio e impedisce la prosecuzione utile del processo.
- La questione pregiudiziale relativa alla valida instaurazione del contraddittorio può precedere l'esame della giurisdizione, quando la riassunzione sia affetta da nullità o inesistenza tale da impedire la regolare prosecuzione del giudizio.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione sulle spese se le parti intimate non sono costituite.
- In caso di rinuncia al ricorso non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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