Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2009, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi sulla base delle giacenze di magazzino e della percentuale di ricarico applicata alle vendite, ritenuta incongrua rispetto agli studi di settore. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la C.T.R. aveva parzialmente riformato la decisione, confermando la legittimità della ripresa ma rideterminando in diminuzione l'importo accertato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 18 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della sottoscrizione; 2) violazione della disciplina sulla motivazione dell'avviso e nullità per motivazione apparente, nonché omesso esame di fatti decisivi, per l'incongruenza tra la percentuale di ricarico indicata nell'avviso (50%) e quella del pvc (31%); 3) omesso esame dell'errata determinazione del valore contabile delle giacenze e dell'applicazione della percentuale di ricarico; 4) violazione dei criteri presuntivi di accertamento e omesso esame per avere la C.T.R. rideterminato il ricarico al 20% senza considerare la disomogeneità dei prodotti e senza media ponderale; 5) violazione dei principi costituzionali e processuali, assumendo che la C.T.R. avesse deciso secondo equità e non secondo diritto; 6) riproposizione, sotto diverso profilo, delle censure sul calcolo del ricarico e sulla determinazione del reddito. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a contestare direttamente l'avviso e, soprattutto, a sollecitare una rivalutazione del merito dell'accertamento di fatto compiuto dalla C.T.R., osservando che il difetto di legittimazione del funzionario che sottoscrive l'appello dell'Ufficio non è rilevabile d'ufficio e che le doglianze sulla motivazione dell'accertamento e sulla percentuale di ricarico investivano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio e quelli che contestavano la motivazione e il merito dell'accertamento tributario, perché diretti contro l'avviso e/o perché volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dalla C.T.R. È stato quindi confermato l'esito sostanziale favorevole all'Ufficio, che aveva visto riconosciuta la legittimità della ripresa fiscale, sebbene con riduzione dell'importo accertato rispetto all'atto originario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia era rimasta intimata e non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure formulate sotto questi profili sono state ritenute inammissibili quando, in realtà, miravano a contestare accertamenti di fatto o a ottenere una rivalutazione del merito compiuta dal giudice tributario.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; la Corte ha escluso che il difetto di legittimazione del sottoscrittore fosse rilevabile d'ufficio.
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della sottoscrizione dell'atto di appello dell'Agenzia.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché dirette a sovrapporre una diversa valutazione di merito.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per sostenere l'asserita insufficienza motivazionale dell'avviso; la Corte non ha accolto la censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte ha escluso che la motivazione fosse solo apparente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per contestare il metodo presuntivo di determinazione dei ricavi; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio della decisione di merito.
Richiamati in tema di presunzioni; la Corte ha considerato la doglianza come richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 92 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente per censurare il criterio di calcolo del ricarico e del reddito imponibile.
artt. 23 e 101 Cost.
Invocati per sostenere che la C.T.R. avrebbe deciso secondo equità; la Corte ha escluso tale lettura della sentenza impugnata.
Invocati per dedurre violazione del principio di decisione secondo diritto; la Corte non ha ravvisato una decisione equitativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il difetto di legittimazione del funzionario che sottoscrive l'atto di appello dell'Ufficio non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere specificamente eccepito e provato dal contribuente; in difetto, opera la presunzione che l'atto provenga dal soggetto legittimato.
- In sede di legittimità non è consentito impugnare direttamente l'avviso di accertamento, poiché oggetto del giudizio di cassazione è solo la sentenza resa dal giudice di merito.
- Le censure ex art. 360 c.p.c. che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, tendono in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice di merito sono inammissibili.
- Quando la sentenza di merito ha già valutato la motivazione dell'avviso e il criterio di rideterminazione dei ricavi, la parte non può ottenere in cassazione una nuova valutazione della congruità delle percentuali di ricarico o del metodo di calcolo, salvo la deduzione di un vero errore di diritto o di un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La doglianza di decisione secondo equità è infondata se la motivazione della sentenza mostra che il giudice ha applicato criteri giuridici e probatori al caso concreto, anche utilizzando elementi di fatto favorevoli alla parte contribuente per ridurre l'entità dell'accertamento.
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