Cassazione Civile, Ordinanza n. 04128/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di un socio al 90% di una società a responsabilità limitata a base ristretta, già destinataria di separato accertamento definitivo per maggior reddito di impresa determinato induttivamente per mancata produzione delle scritture contabili. L’Ufficio ha imputato al socio utili extracontabili presunti, applicando la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo spirati i termini di decadenza e negando il raddoppio dei termini perché il socio non sarebbe stato penalmente responsabile. La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, aderendo alla decisione di primo grado e ritenendo preclusa al socio la contestazione dei rilievi contenuti nell’accertamento societario definitivo, pur affermando la sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere escluso il raddoppio dei termini; omesso esame di fatti decisivi circa la riferibilità al contribuente dell’occultamento/distruzione delle scritture e il suo ruolo di amministratore di fatto. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: insussistenza dei presupposti per qualificarlo amministratore di fatto ex art. 2639 c.c.; illegittimità e inattendibilità della rettifica induttiva fondata su questionari e dati CLI.FO.; necessità di quantificare in percentuale i costi nella rettifica induttiva dei ricavi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate: ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che la motivazione della CTR era meramente adesiva e quindi apparente, non consentendo di comprendere le ragioni del rigetto dell’appello. Ha inoltre ribadito che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell’astratta configurabilità di un reato che comporti obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza richiedere l’accertamento penale in concreto; nel caso concreto non risultava un uso pretestuoso della disciplina, essendo stato denunciato il contribuente per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 e trattandosi di società a ristretta base sociale con partecipazione di maggioranza del contribuente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché condizionato e relativo a questioni rimaste assorbite. La causa è stata rinviata alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria
richiamato in relazione alla nullità per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
«in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione»
il raddoppio dei termini opera, nel regime previgente, al ricorrere dell’astratta configurabilità di un reato che faccia sorgere l’obbligo di denuncia, senza necessità di accertamento penale in concreto; il giudice deve solo verificare l’assenza di uso pretestuoso della disciplina
richiamato come norma che fa sorgere l’obbligo di denuncia in presenza di seri indizi di reato
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
reato contestato in concreto per occultamento o distruzione delle scritture contabili
richiamato per la limitazione del 40% del reddito imponibile nella quantificazione del reddito di capitale imputato al socio
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualifica di amministratore di fatto
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nei motivi incidentali contro la rettifica induttiva dei ricavi e la quantificazione dei costi
artt. 3 e 53 Cost.
richiamati nel ricorso incidentale per censurare la pretesa irragionevolezza e incoerenza della ricostruzione induttiva del reddito
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato ove dovuto
Massime di principio
- La sentenza d’appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell’identità delle questioni decise in primo grado; è invece nulla la decisione che si limiti ad aderire in modo acritico alla pronuncia di primo grado senza esaminare i motivi di appello.
- Nel regime previgente all’intervento del d.lgs. 128/2015 e della l. 208/2015, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 d.P.R. 600/1973 opera quando sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettivo avvio dell’azione penale o dall’accertamento del reato nel processo penale.
- Ai fini della verifica della legittimità del raddoppio dei termini, il giudice tributario deve controllare solo la ricorrenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e può sindacare l’eventuale uso pretestuoso della norma, ma non deve accertare in concreto la responsabilità penale del contribuente.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; se l’accertamento nei confronti della società beneficia del raddoppio dei termini, il medesimo effetto si estende all’accertamento nei confronti dei soci quando ricorra il presupposto astratto del reato denunciabile.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa su questioni rimaste assorbite è inammissibile in cassazione, perché tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
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