Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su un immobile di sua proprietà, fondata su più cartelle di pagamento relative a tributi diversi. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, la prescrizione di alcuni crediti, l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza del concessionario dalla riscossione coattiva e l'illegittimità dell'ipoteca per violazione della disciplina dell'art. 77. La CTP aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica dei titoli. In appello, l'agente della riscossione aveva sostenuto di essersi tempestivamente costituito in primo grado e che il fascicolo non era stato inserito per disguido di cancelleria; la CTR aveva accolto l'appello ritenendo corretta la regolarizzazione della contumacia. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 38, co. 3, d.lgs. n. 546/1992, 153, 294 e 327 c.p.c., per avere la CTR ritenuto ammissibile un appello proposto oltre il termine semestrale, senza valida rimessione in termini e senza specifica istanza sul punto; 2) violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 per mancata comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della notifica di una delle cartelle relative alla tassa automobilistica.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo tardivo l'appello proposto dall'agente della riscossione: la pubblicazione della sentenza di primo grado era avvenuta il 25 novembre 2014, mentre l'appello era stato notificato il 17 marzo 2016, dunque oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha escluso che l'erronea dichiarazione di contumacia in primo grado potesse di per sé giustificare la tardività o integrare una rimessione in termini, anche perché non risultava formulata una specifica istanza né allegate le ragioni del ritardo. Ritenuto che il giudizio di appello non poteva essere proposto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi degli artt. 382, co. 3, c.p.c. e 62, co. 2, d.lgs. n. 546/1992. I motivi restanti sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di appello sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con compensazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Lazio.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina l'iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, che era l'atto originariamente impugnato.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la tardività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini può operare solo nei casi ammessi dall'ordinamento, ma non per sanare una decadenza derivante da errore di diritto in tema di impugnazione tardiva.

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dalle comunicazioni di cancelleria; il difensore deve attivarsi per verificare lo stato del processo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la mancata prova della notifica di una cartella di pagamento.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta nel grado di appello.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato unitamente all'art. 382 c.p.c. per la cassazione senza rinvio nel processo tributario.

Massime di principio

  • La tardività dell'impugnazione non può essere sanata dalla sola erronea dichiarazione di contumacia in primo grado, se l'appellante era comunque costituito e il termine lungo per impugnare decorreva dalla pubblicazione della sentenza.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non è utilizzabile per rimediare a una decadenza derivante da errore di diritto, come l'errata pretesa di far decorrere il termine di impugnazione da un'omessa comunicazione di cancelleria anziché dalla pubblicazione della sentenza.
  • Il difensore della parte costituita ha l'onere di vigilare sull'andamento del processo e di verificare autonomamente l'eventuale pubblicazione della decisione, non potendo fare affidamento esclusivo sugli avvisi di cancelleria.
  • Quando l'appello è stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. e non ricorrono presupposti validi per la rimessione in termini, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità; se tale appello ha comunque dato luogo a decisione, la sentenza va cassata senza rinvio perché il giudizio di appello non poteva essere introdotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.