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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, il quale aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso con liquidazione delle spese a suo favore, ma aveva poi visto l'appello respinto con liquidazione delle spese di entrambi i gradi in favore della controparte in misura complessiva. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduce un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. Contesta che la corte tributaria regionale abbia liquidato le spese in modo omnicomprensivo, senza distinguerle per singolo grado di giudizio; abbia operato un importo complessivo inferiore ai parametri medi applicabili in relazione al valore della causa; e abbia liquidato somme inferiori ai minimi tabellari senza adeguata motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità è stata inoltre rinnovata la notificazione del ricorso, originariamente eseguita presso l'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il giudice di merito deve liquidare distintamente spese e compensi per ciascun grado di giudizio, poiché solo tale separazione consente il controllo della correttezza della liquidazione e del rispetto dei parametri tabellari. Aggiunge che, alla luce del d.m. n. 55/2014 come modificato, il giudice non può diminuire i compensi oltre il 50% dei valori medi e non può comunque scendere a liquidazioni simboliche o non consone al decoro della professione. Nel caso concreto la corte territoriale aveva liquidato cumulativamente le spese del primo e del secondo grado, senza distinzione e in modo non coerente con i parametri applicabili. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché proceda a nuova liquidazione delle spese del doppio grado di merito secondo i criteri indicati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    i compensi vanno determinati secondo i parametri tabellari; il giudice non può discostarsi oltre i limiti consentiti senza adeguata giustificazione, e non può ridurre oltre il 50% i valori medi nei casi disciplinati dalla normativa richiamata.

  • d.m. n. 37/2018

    ha modificato il d.m. n. 55/2014, rilevando ai fini del divieto di superare la riduzione del 50% rispetto ai valori medi.

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato dal ricorrente come ulteriore aggiornamento dei parametri professionali applicabili.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario, da applicare in coerenza con i parametri forensi.

  • art. 2233, comma secondo, c.c.

    costituisce limite alla discrezionalità del giudice, precludendo liquidazioni meramente simboliche non consone al decoro della professione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è illegittima la liquidazione delle spese di lite effettuata in modo unitario e indistinto per più gradi di giudizio, quando manchi la separata indicazione degli importi riferibili a ciascun grado, poiché solo tale distinzione consente il controllo della correttezza del calcolo e del rispetto dei parametri tabellari.
  • La riduzione dei compensi professionali entro i parametri tabellari è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma, quando la disciplina applicabile preveda limiti minimi inderogabili o la riduzione oltre una certa soglia, il giudice deve rispettare tali limiti e motivare lo scostamento in modo controllabile.
  • In materia di liquidazione giudiziale dei compensi dell'avvocato e delle spese processuali, non è consentito scendere a importi simbolici o comunque incompatibili con il decoro della professione forense.
  • Nel processo tributario la regolazione delle spese deve avvenire secondo i criteri legali e tabellari vigenti, con specifica considerazione del valore della controversia e del grado di giudizio effettivamente definito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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