Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04103/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione con cui un soggetto, in comunione legale con il coniuge, trasferì ai figli la nuda proprietà di alcuni immobili. Un creditore agì in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., deducendo che la donazione era stata compiuta per sottrarre o ridurre la garanzia patrimoniale in relazione a un credito derivante da fideiussione prestata a garanzia dei debiti di una società terza. Dopo un primo esito processuale sfavorevole al creditore per questioni di legittimazione attiva e un successivo giudizio di rinvio, la Corte d’appello accolse la revocatoria ritenendo provata la legittimazione della società attrice e la sussistenza del credito, reputando sufficiente, trattandosi di atto gratuito successivo al credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente. I soccombenti ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., assumendo che nel precedente giudizio di appello fosse ormai accertata la mancata produzione del fascicolo di primo grado contenente i documenti a fondamento della domanda; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul medesimo giudicato interno; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso sulla base di documenti non ritualmente acquisiti nel giudizio di rinvio; 4) violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. in tema di spese, perché la riforma della decisione di primo grado sarebbe derivata da documenti prodotti solo in appello e avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per difetto di specificità e perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti accertato in fatto che il credito della società attrice era comunque sussistente, documentato e non contestato, sicché le censure sul preteso giudicato interno relativo alla produzione documentale non erano decisive. È stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata esplicitamente esaminata la compensazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria esperibile contro un atto di disposizione gratuito successivo al sorgere del credito, quando l’atto pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore e, nel caso di atto gratuito, sia sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per denunciare un preteso giudicato interno, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel testo ratione temporis applicabile consente in appello nuovi mezzi di prova e documenti solo se indispensabili alla decisione; la Corte d’appello aveva ritenuto indispensabile la documentazione relativa alla legittimazione attiva

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetti di specificità e decisività

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato come parametro di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato per la ricostruzione incompleta e fallace dei fatti e delle produzioni processuali

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la doglianza è stata respinta come inammissibile perché non incisiva sulla ratio decisoria

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove/documenti, senza però confutare la motivazione decisiva della sentenza impugnata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità motivazionale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite, ma la condanna alle spese è stata ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice

  • art. 92 c.p.c.

    la mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge

  • art. 336 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere effetti della riforma sulla regolazione delle spese, ma senza esito

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale base procedurale per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si regge anche su un autonomo accertamento in fatto non scalfito dal motivo di ricorso, la doglianza è priva di decisività.
  • La denuncia di giudicato interno o di omissione di pronuncia non è ammissibile se è formulata in modo generico, senza una puntuale ricostruzione delle produzioni processuali e del contenuto delle precedenti decisioni rilevanti.
  • In tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione è gratuito e successivo al sorgere del credito, la tutela del creditore può fondarsi sulla sola consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente.
  • La valutazione dell’indispensabilità dei documenti prodotti in appello è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contestare astrattamente l’uso di quei documenti se la sentenza si fonda anche su un distinto accertamento decisivo.
  • La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.