Cassazione Civile, Ordinanza n. 04103/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di donazione con cui un soggetto, in comunione legale con il coniuge, trasferì ai figli la nuda proprietà di alcuni immobili. Un creditore agì in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., deducendo che la donazione era stata compiuta per sottrarre o ridurre la garanzia patrimoniale in relazione a un credito derivante da fideiussione prestata a garanzia dei debiti di una società terza. Dopo un primo esito processuale sfavorevole al creditore per questioni di legittimazione attiva e un successivo giudizio di rinvio, la Corte d’appello accolse la revocatoria ritenendo provata la legittimazione della società attrice e la sussistenza del credito, reputando sufficiente, trattandosi di atto gratuito successivo al credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente. I soccombenti ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., assumendo che nel precedente giudizio di appello fosse ormai accertata la mancata produzione del fascicolo di primo grado contenente i documenti a fondamento della domanda; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul medesimo giudicato interno; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso sulla base di documenti non ritualmente acquisiti nel giudizio di rinvio; 4) violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. in tema di spese, perché la riforma della decisione di primo grado sarebbe derivata da documenti prodotti solo in appello e avrebbe imposto una diversa regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per difetto di specificità e perché non colpivano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti accertato in fatto che il credito della società attrice era comunque sussistente, documentato e non contestato, sicché le censure sul preteso giudicato interno relativo alla produzione documentale non erano decisive. È stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata esplicitamente esaminata la compensazione. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
azione revocatoria ordinaria esperibile contro un atto di disposizione gratuito successivo al sorgere del credito, quando l’atto pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore e, nel caso di atto gratuito, sia sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente
art. 2909 c.c.
richiamato per denunciare un preteso giudicato interno, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi
art. 345, comma 3, c.p.c.
nel testo ratione temporis applicabile consente in appello nuovi mezzi di prova e documenti solo se indispensabili alla decisione; la Corte d’appello aveva ritenuto indispensabile la documentazione relativa alla legittimazione attiva
art. 360 c.p.c.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetti di specificità e decisività
art. 366 c.p.c.
richiamato come parametro di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato per la ricostruzione incompleta e fallace dei fatti e delle produzioni processuali
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia, ma la doglianza è stata respinta come inammissibile perché non incisiva sulla ratio decisoria
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove/documenti, senza però confutare la motivazione decisiva della sentenza impugnata
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità motivazionale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite, ma la condanna alle spese è stata ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice
art. 92 c.p.c.
la mancata compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge
art. 336 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere effetti della riforma sulla regolazione delle spese, ma senza esito
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato quale base per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato quale base procedurale per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si regge anche su un autonomo accertamento in fatto non scalfito dal motivo di ricorso, la doglianza è priva di decisività.
- La denuncia di giudicato interno o di omissione di pronuncia non è ammissibile se è formulata in modo generico, senza una puntuale ricostruzione delle produzioni processuali e del contenuto delle precedenti decisioni rilevanti.
- In tema di revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione è gratuito e successivo al sorgere del credito, la tutela del creditore può fondarsi sulla sola consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente.
- La valutazione dell’indispensabilità dei documenti prodotti in appello è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contestare astrattamente l’uso di quei documenti se la sentenza si fonda anche su un distinto accertamento decisivo.
- La regolazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
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