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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04114/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contraente)

La controversia

Una società di intermediazione assicurativa aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 2.432,00, asseritamente dovuti a titolo di premi per tre polizze RCA relative a veicoli di proprietà della resistente. I premi erano stati corrisposti da un terzo mediante assegni risultati privi di provvista. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il tribunale, in riforma, aveva invece accolto l’opposizione e revocato il decreto, escludendo la prova di un rapporto contrattuale diretto tra la resistente e l’assicuratore/agente e quindi dell’obbligo della resistente di pagare i premi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione, sostenendo che il comportamento concludente dell’assicurata e l’affidamento incolpevole dell’agente avrebbero integrato la volontà di contrarre; (2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento, lamentando che le polizze sottoscritte dall’assicuratore e l’emissione degli assegni avrebbero dovuto valere come prova del contratto, nonostante il disconoscimento della firma della resistente e la mancata verificazione; (3) violazione delle norme su buona fede, rappresentanza e apparenza del diritto, assumendo che il terzo che aveva trattato con l’assicuratore appariva agire quale rappresentante della resistente, ingenerando un affidamento incolpevole circa la stipula delle polizze e la permanenza del rapporto assicurativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito preliminarmente che l’agente assicurativo può riscuotere i premi in nome del preponente, ma non in nome proprio senza espressa legittimazione, e ha ritenuto che nel caso concreto la società avesse agito in nome dell’assicuratore. Nel merito, ha confermato l’accertamento di fatto del tribunale secondo cui non risultava provata la stipula di un contratto di assicurazione direttamente tra la resistente e l’assicuratore, né la sussistenza di una rappresentanza, neppure apparente, in capo al terzo che aveva trattato e versato gli assegni. Ha reputato non decisivi né la proprietà dei veicoli in capo alla resistente né la circostanza che il terzo avesse già in precedenza gestito la copertura assicurativa. Ha inoltre ritenuto che i documenti di polizza e i pagamenti effettuati dal terzo non bastassero a dimostrare un’obbligazione della resistente, poiché al più provavano rapporti riferibili al terzo stesso. Conseguentemente è stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo e la resistente ha ottenuto le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1744 c.c.

    Richiamato per affermare che l’agente non è legittimato alla riscossione in nome proprio senza espressa attribuzione del potere.

  • art. 1753 c.c.

    Richiamato, in combinato con l’art. 1744 c.c., per delimitare i poteri dell’agente nella riscossione dei premi.

  • art. 1903 c.c.

    Richiamato per affermare che l’agente è sempre legittimato a riscuotere il premio in nome dell’assicuratore.

  • art. 1901 c.c.

    Richiamato solo in via preliminare per evidenziare che il mancato pagamento del premio incide sulla sorte del contratto di assicurazione e sul diritto al pagamento dei premi.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché i fatti erano stati considerati o comunque non erano decisivi.

  • art. 1888 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova del contratto di assicurazione; la Corte ha escluso che i documenti prodotti provassero la titolarità dell’obbligazione in capo alla resistente.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la valenza probatoria del documento sottoscritto; la Corte ha escluso che ciò dimostrasse il contratto con la resistente una volta disconosciuta la firma senza verificazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per presunzioni e prova indiziaria; la Corte ha ritenuto le risultanze di fatto non idonee a provare il rapporto contrattuale diretto con la resistente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente apprezzato il materiale probatorio.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul disconoscimento della scrittura e la mancata verificazione; la Corte ha confermato l’irrilevanza probatoria ai fini della prova del contratto con la resistente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza; la Corte ha escluso che l’affidamento dedotto bastasse a fondare l’obbligazione della resistente.

  • art. 1180 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non vi ha ravvisato una base per imputare alla resistente l’obbligo di pagamento.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la formazione del contratto; la Corte ha escluso la prova dell’accordo con la resistente.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la buona fede nelle trattative; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la buona fede non supplisce alla mancanza di prova del rapporto contrattuale diretto.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza; la Corte ha escluso la sussistenza di una rappresentanza, anche apparente, idonea a vincolare la resistente.

  • art. 1389 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di capacità/efficacia della rappresentanza; non ritenuto decisivo.

  • art. 1392 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che i fatti consentissero di imputare alla resistente gli atti del terzo quale rappresentante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione il contraente, cioè colui che stipula il contratto e assume l’obbligo di pagare il premio, può essere diverso dall’assicurato; la mera qualità di proprietario del bene assicurato non basta, da sola, a trasformare l’assicurato in contraente obbligato.
  • Per ottenere il pagamento dei premi assicurativi occorre provare l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con il soggetto convenuto in pagamento; in difetto di tale prova, non è configurabile l’obbligo di pagamento in capo a quel soggetto.
  • La prova del contratto non può essere desunta, contro il soggetto che abbia disconosciuto la propria sottoscrizione, da documenti di polizza non verificati e da circostanze indiziarie riferibili a un terzo, se tali elementi non consentono di ricostruire in modo certo la sua qualità di contraente.
  • Il principio dell’apparenza del diritto e l’affidamento incolpevole possono rilevare solo se risultano provati elementi fattuali idonei a integrare una rappresentanza, anche solo apparente; non possono sostituire l’accertamento, rimesso al giudice di merito, circa l’effettiva esistenza di tale fattispecie.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito ha motivato in modo adeguato e non illogico l’esclusione del rapporto contrattuale diretto, la censura che mira a un diverso apprezzamento dei fatti è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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