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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33304/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di assoggettare una libera professionista, iscritta all'Albo degli avvocati, alla contribuzione dovuta alla Gestione separata per gli anni 2009, 2010 e 2011, nonostante la contribuente avesse già versato alla Cassa forense il solo contributo integrativo e non quello soggettivo. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell'INPS, valorizzando il fatto che la professionista non risultava iscritta alla Cassa di previdenza forense per le annualità in contestazione. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della professionista ritenendo prescritto il credito contributivo per tutte le annualità, assumendo come dies a quo la scadenza dei termini di pagamento per ciascun anno e come dies ad quem la ricezione degli avvisi bonari; ha inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito previdenziale ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione frammentaria e carente; violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione dei contributi, sostenendo che per il 2010 il termine di pagamento fosse prorogato sino al 6.7.2011; violazione delle norme sull'occultamento doloso del debito, per sostenere che l'omessa compilazione del quadro RR sospendesse la prescrizione; violazione delle norme sulla debenza dell'iscrizione alla Gestione separata per il 2011, deducendo che il limite reddituale richiamato dalla Corte territoriale fosse erroneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'INPS: ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto, e ha accolto il secondo motivo solo nei limiti di cui in motivazione. In particolare, ha affermato che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto degli eventuali differimenti previsti da D.P.C.M.; applicando tale criterio, ha ritenuto tempestiva la pretesa per gli anni 2009 e 2010, mentre per il 2011 ha ritenuto il credito prescritto. Ha poi escluso che vi sia un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di apprezzamento di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame del merito limitatamente ai profili interessati dall'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è evocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la dedotta violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la nullità della sentenza; il motivo corrispondente è stato rigettato.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dall'INPS per contestare la decorrenza della prescrizione dei contributi; la Corte ha applicato il principio per cui la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dei differimenti.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    norma istitutiva della Gestione separata e del relativo obbligo contributivo, richiamata ai fini della debenza dei contributi.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    richiamato come disciplina rilevante per gli adempimenti e i termini di versamento dei contributi.

  • art. 17, D.P.R. n. 435/2001

    richiamato in relazione ai termini di versamento delle imposte e dei contributi, rilevanti ai fini della prescrizione.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    considerato idoneo a prorogare il termine di versamento dei contributi per l'annualità 2010, con conseguente spostamento del dies a quo della prescrizione.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    norma sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito; la Corte ha escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente tale ipotesi.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dall'INPS quale base normativa dell'obbligo contributivo e dell'adempimento dichiarativo della professionista.

  • art. 1, d.lgs. n. 462/1997

    evocato nel quadro degli adempimenti dichiarativi e di riscossione dei contributi.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997

    richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo di compilazione del quadro RR e gli effetti sulla pretesa contributiva.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la qualificazione del reddito professionale rilevante ai fini contributivi.

  • artt. 10, 11 e 12, L. n. 576/1980

    norme sulla previdenza forense richiamate ai fini della verifica dell'obbligo di iscrizione e della contribuzione dovuta.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    richiamato nel quadro della disciplina contributiva applicabile ai professionisti.

  • art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dall'INPS in relazione alla disciplina delle collaborazioni e dei redditi rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'INPS nel quarto motivo in tema di riparto dell'onere probatorio sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.

Massime di principio

  • In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale o prorogato per il pagamento; se un D.P.C.M. differisce il termine, il dies a quo della prescrizione si sposta in avanti.
  • La verifica della prescrizione contributiva è questione di diritto rilevabile d'ufficio dal giudice, che non è vincolato alle sole allegazioni delle parti.
  • Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito previdenziale non esiste un automatismo: l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non basta da sola, dovendo il giudice accertare in concreto la volontà fraudolenta di occultamento.
  • Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla sussistenza dell'occultamento doloso è limitato, perché l'apprezzamento della condotta del contribuente appartiene al giudice di merito.
  • Quando la normativa prevede una proroga generalizzata del termine di versamento per una determinata categoria di contribuenti, la proroga rileva per tutti i soggetti compresi nella platea normativa, non solo per quelli che risultino poi specificamente assoggettati all'esito di ulteriori verifiche fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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