Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un responsabile commerciale, accusato di avere per un lungo periodo modificato al ribasso, senza autorizzazione, i prezzi di vendita indicati nelle bolle di consegna e poi recepiti automaticamente nelle fatture, in favore di un cliente specifico. Nel medesimo procedimento erano confluite anche l’opposizione a decreto ingiuntivo per differenze retributive/TFR e una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla datrice di lavoro, poi estesa o collegata anche a rapporti con altra società del gruppo. Il ricorrente principale ha dedotto dodici motivi, tutti incardinati su asserite violazioni di legge e vizi motivazionali: mancanza di specificità della contestazione disciplinare e illegittimità della sua integrazione; erronea interpretazione degli atti unilaterali e dei listini; travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi; insussistenza della prassi aziendale, dell’elemento soggettivo e della tempestività della contestazione; omessa pronuncia su eccezioni processuali (litispendenza/continenza e inammissibilità del reclamo incidentale); erronea ammissione del danno e della compensazione con il TFR; nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. La società resistente ha proposto ricorso incidentale tardivo lamentando, a sua volta, l’erronea riduzione del danno del 30% e l’omessa pronuncia su interessi e rivalutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del lavoratore, ritenendo i motivi diretti in sostanza a sollecitare un nuovo esame del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato inefficace il ricorso incidentale tardivo della società perché proposto oltre il termine. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di merito nella parte sfavorevole al lavoratore: confermata la legittimità del licenziamento e la condanna del medesimo al risarcimento del danno in favore della datrice di lavoro, mentre il ricorso incidentale non è stato esaminato per inefficacia. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve consentire un’effettiva difesa; la specificità è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi. La successiva specificazione della contestazione non rileva se è stato concesso un nuovo termine a difesa.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità del licenziamento; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 2104 c.c.
Norma evocata per contestare la condotta del lavoratore; la Corte valorizza invece la reiterazione di comportamenti abusivi e non autorizzati.
art. 2105 c.c.
Norma evocata in relazione al vincolo di fedeltà del lavoratore; la Corte ritiene che la condotta infedele e fraudolenta sia stata accertata in fatto.
art. 2119 c.c.
La reiterata manipolazione abusiva dei prezzi, con danno economico e inganno del datore, integra una grave violazione del vincolo fiduciario idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa.
art. 1324 c.c.
Richiamato sull’interpretazione degli atti unilaterali; la Corte afferma che la censura non può ridursi alla mera contrapposizione di una diversa lettura rispetto a quella del giudice di merito.
art. 1362 c.c. e segg.
I canoni ermeneutici degli atti unilaterali e negoziali sono riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentita una lettura alternativa se quella adottata è plausibile e motivata.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per lamentare vizi motivazionali; la Corte ribadisce il controllo soltanto sul "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico; non è sindacabile la mera insufficienza o la diversa lettura del materiale probatorio.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio di merito; la non contestazione riguarda le allegazioni fattuali, non sostituisce l’apprezzamento giudiziale dei documenti.
art. 360 c.p.c.
La Corte dichiara inammissibili i motivi che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a una rivalutazione del merito o non rispettano i requisiti di specificità e decisività.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che le doglianze in concreto si risolvono in una contestazione dell’accertamento di fatto e delle prove.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non è ravvisabile quando il giudice abbia deciso nel merito; le questioni processuali possono intendersi implicitamente rigettate.
art. 1218 c.c.
Evocato con riferimento alla responsabilità del lavoratore e alla quantificazione del danno; la Corte considera accertata la condotta inadempiente/fedele e il relativo pregiudizio patrimoniale.
art. 1223 c.c.
Il danno è ricostruito come perdita del corrispettivo non incassato a causa della manomissione abusiva dei prezzi nelle bolle di consegna.
art. 1246 c.c.
La Corte richiama il principio per affermare che la compensazione impropria può operare anche rispetto al TFR.
art. 545 c.p.c.
Evocato in relazione ai limiti di pignorabilità/compensazione del TFR; la Corte esclude che essi impediscano la compensazione impropria nel caso di specie.
art. 191 c.p.c. e segg.
Richiamati per la richiesta di CTU; la Corte ribadisce che l’ammissione delle prove appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e che la CTU non era indispensabile.
art. 39 CCNL
Invocato per sostenere la necessità di sanzioni conservative; la censura viene dichiarata inammissibile perché diretta al merito e non confrontata con la ratio decidendi.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato alla sola ricorrente principale, quale conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla specificità della contestazione disciplinare è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito; l’apprezzamento della specificità resta affidato al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici specifici.
- La violazione dei canoni di interpretazione degli atti unilaterali o dei documenti non può essere dedotta come mera contrapposizione di una lettura alternativa rispetto a quella accolta in sentenza; è necessario individuare una reale violazione delle regole ermeneutiche o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il travisamento della prova e l’omesso esame di fatti decisivi non possono essere utilizzati per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio; quando la sentenza abbia comunque esaminato i fatti storici controversi e la motivazione superi il minimo costituzionale, il motivo è inammissibile.
- In materia di licenziamento disciplinare, una condotta reiterata, abusiva, non autorizzata e fraudolenta che alteri il prezzo di vendita in danno del datore di lavoro può integrare giusta causa, poiché rompe in modo grave il vincolo fiduciario.
- La contestazione disciplinare non è intempestiva quando, per la complessità della vicenda e la necessità di approfondimenti contabili, il datore di lavoro intervenga dopo aver acquisito un quadro sufficiente degli addebiti; il giudizio sulla tempestività è in larga misura valutazione di fatto.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la sentenza abbia deciso il merito della controversia, dovendosi ritenere implicitamente respinte le eccezioni incompatibili con la decisione adottata.
- La compensazione impropria può operare anche rispetto al trattamento di fine rapporto quando i reciproci crediti e debiti derivino dal medesimo rapporto o da rapporti strettamente collegati, senza che trovino applicazione i limiti propri della compensazione ordinaria in modo automatico.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, e le spese seguono la soccombenza del solo ricorrente principale.
- L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere negata quando l’istruttoria già svolta consenta una adeguata ricostruzione dei fatti; la CTU non è mezzo di prova esplorativo da disporre in via automatica.
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